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Purification Rundown: la Cassazione annulla la condanna d'Appello per due imputati e rinvia a nuovo giudizio

si vedano anche le sentenze precedenti e successive

 

Udienza pubblica del 21.5.1992
Sentenza N. 776
Registro generale N. 9779/91

 
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
2a Sezione Penale
 

Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Vincenzo Adami, Presidente
Dott. Gennaro Giuliani, Consigliere
Dott. Brunello Della Penna, Consigliere
Dott. Salvatore Cianci, Consigliere
Dott. Luigi Varola, Consigliere

Ha pronunciato la seguente

 
Sentenza
 

Sul ricorso proposto da

M.G. nato il (Omissis)
B.G. nato il (Omissis)
G.S. nata il (Omissis)
S.R. nato il (Omissis)
L.A. nato il (Omissis)

Avverso la sentenza della Corte D'Appello di Bologna in data 20.11.1990.

Visti gli atti, la sentenza denunziata ed i ricorsi,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Luigi Varola,
Udito per la parte civile l'avv. …
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Bruno Ranieri che ha concluso per l'inammissibilità per M.; a.c.r. per B. e S.; il rigetto per L. e l'inammissibilità per G.

Udito il difensore Avv. Leale Giovanni del foro di Roma, difensore di S. e L. che si riporta ai motivi di ricorso.

Svolgimento del processo

M.G., B.G., G.S., S.R. e L.A. sono ricorrenti per Cassazione avverso la sentenza in data 20.11.1990 con la quale la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza 3.6.1989 del Pretore di Modena, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli stessi, oltre che di A.M.M., per essere i reati loro ascritti estinti per amnistia (ex D.P.R. 75/1990) confermando peraltro le condanne, così come pronunziate, in favore delle parti civili e liquidando in favore della p.c. S.W. le ulteriori spese.

Con la sopra indicata sentenza del Pretore di Modena i nominati M., B., G., S., e L. rispettivamente imputati, tutti, con l'A. ed altre persone la cui posizione non è in questione:

A) del delitto p. e p. degli art. 81 cvp - 110 - 40 [?] - 61 n. 7 C.P. perché in concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifizi e raggiri consistenti:

    - nel presentarsi come emanazione di una sedicente Chiesa di Scientologia avente sede centrale in Milano e distaccamento in Modena, in via Taglio 22, in realtà impresa commerciale per la vendita e diffusione di prodotti editoriali ed oggettistica, nonché per la distribuzione non autorizzata di medicinali;

    - nel promettere un ciclo di terapie fisioterapiche, di "idrologia medica" denominati tra l'altro "programma di Purificazione" nonché lo sviluppo della personalità, dell'intelligenza e delle facoltà e prestazioni intellettuali, mnemoniche, relazionali;

    - nel raccogliere anche col concorso di medici, anamnesi mediche e psicologiche dei soggetti-clienti, i cui dati venivano acquisiti dai preposti in violazione dei segreti professionali dei medici e della riservatezza dei colloqui e delle visite;

    - nel prescrivere intense sedute di "sauna", con conseguente pericoloso stato di disidratazione, eseguite a cura del M. presso l'impianto di sauna dallo stesso gestito in Modena via Grandi, trattamento proprio di "idrologia medica";

    - nel somministrare, prescrivere e fornire, senza autorizzazione ministeriale e senza effettivo controllo medico, farmaci (in particolare gluconato di calcio, vitamine del gruppo B, e altri prodotti acquistati in Milano e trasmessi a Modena e quivi distribuiti) per i quali annunciavano effetti di sviluppo delle facoltà intellettuali dei soggetti, fuori da ogni accertata necessità clinica di ciascun soggetto;

    - nel sottoporre i soggetti a periodici test strumentali, con un apparato elettronico denominato "elettrometro", costruito dalla Hubbard Elettronica, costituente, in realtà, un misuratore della conducibilità epidermica superficiale (lie-detector) e non già "un misuratore della forza vitale e intellettuale" come reclamizzato e meno che meno uno strumento religioso, come da essi preteso, apparecchi manovrati nei test da persone prive di laurea in medicina e di ogni abilitazione minore, anche come tecnici para-sanitari, con passaggio di debole corrente sul derma e non già, come reclamizzato e descritto, nel corpo e nella mente, inducevano in errore una serie di pazienti, fatti iscrivere come adepti della sedicente chiesa, ottenendo dagli stessi somme non inferiori a lire 1.500.000 per l'intero trattamento complessivo di ciascun soggetto, con pari ingiusto danno degli stessi, da considerarsi di rilevante gravità patrimoniale, in relazione all'infimo valore delle sostanze cedute e dei trattamenti praticati, comunque abusivi ed illeciti, così inducendo in errore: R.S. , denuncia 14.12.1987 alla Questura, dichiarazione di formale querela depositata il 18.12.1987 in Cancelleria; - S.W. , ricoverato al Policlinico per disturbi psichici conseguenti al trattamento (querela del curatore speciale processuale) ed altre persone tra cui A.B. - B.A. - F.R. - F.C. - F.G. F.P. G.R. L.D.V. - L.M. - M.G. - B.M. nonché B.G.;

B) della contravvenzione p. e p. degli artt. 110 C.P. - 193 T.U. leggi sanitarie R.D. 27.7.1934 n. 1625 per aver aperto, senza autorizzazione della competente Autorità, il predetto Centro Dianetics, costituente in realtà ambulatorio medico e psicoterapico abusivo, ove venivano eseguiti trattamenti da parte di persone prive delle prescritte abilitazioni sanitarie, come descritte sub A) e prescritte terapie;

C) della contravvenzione p. e p. degli artt. 81 cvp - 110 C.P. - 201 stesso T.U. leggi sanitarie citato, per avere ripetutamente reclamizzato in Modena, in particolare con distribuzione di stampati e con colloqui sulla pubblica via, l'attività del detto ambulatorio abusivo;

D) del delitto p. e p. degli artt. 81 cpv - 110 - 348 C.P. per aver abusivamente esercitato, in concorso tra loro, nel detto centro, atti propri della professione medica (raccolta di anamnesi generale, test di conducibilità elettrica superficiale del derma, trattamenti di psicologia clinica e trattamenti di "idrologia medica") nonché atti propri della professione del farmacista (distribuzione di medicinali, prescrizione e somministrazione degli stessi, secondo cicli periodici (in violazione altresì dell'art. 122 T.U. leggi san. essendo tutta l'organizzazione priva delle prescritte autorizzazioni ministeriali sanitarie) (in Modena, dicembre 1987 - accertato il 28 dicembre 1987), e la G., il L., lo S., come il nominato A. in concorso con altre persone la cui posizione non è in questione anche:

E) del delitto p. e p. degli artt. 81 cpv 590, in relazione all'art. 583, comma 1, n. 1 C.P. perché, tenendo la condotta descritta nei capi precedenti, cagionavano per colpa lesioni gravi a S.W., determinando in lui l'insorgere di una bouffé delirante con malattia psichica e totale incapacità di attendere alle sue occupazioni di Carabiniere, per un periodo superiore a 90 gg e con postumi non ancora risolti (in Modena dicembre 1987 - marzo 1988), erano stati dichiarati responsabili, così come l'A., di concorso nel delitto di truffa aggravata sub A), limitatamente agli episodi in danno del S. e del R., del B. e della B., e del delitto sub D), uniti dalla continuazione, ed ancora la G., il L., lo S., oltre all'A., responsabili in concorso (organizzativi per il solo S., anche esecutivi per gli altri) del delitto di lesioni ai danni del S., unificato anch'esso per continuazione ai reati A) e D), e tutti, inoltre, della contravvenzione sub B) con condanna per ciascuno, con i doppi benefici, alle pene ritenute di giustizia.

Il M., il B., la G., lo S., l'A. ed il L., inoltre, erano stati condannati in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede. Oltre che alla rifusione delle spese in favore della p.c. S. W., cui era stata assegnata una provvisionale provvisoriamente esecutiva di lire venti milioni; ed ancora il M., il B., la G., lo S., e l'A. al risarcimento dei danni, oltre alla rifusione delle spese, in favore della p.c. R.S. cui era stata assegnata una provvisionale provvisoriamente esecutiva di lire tre milioni.

Del reato sub C), oltre che dai residui episodi sub A), i ricorrenti erano stati mandati assolti perché il fatto non sussiste.

Dei ricorrenti, peraltro, il M., il B. e la G. non hanno presentato motivi a sostegno dell'imputazione.

Il difensore dello S. e del L., dal canto suo, con i motivi presentati ha dedotto la nullità della sentenza per inosservanza ed erronea applicazione della legge, esercizio di potestà non consentito, e inosservanza di norme stabilite a pena di nullità (art. 524 comma 1 n.ri 1-2-3) all'uopo, per un verso, rilevando che solo per effetto del travisamento dei fatti e della erronea applicazione della legge la Corte di Appello ha applicato l''mnistia in ordine ai reativ come ritenuti a carico dei prevenuti invece di emettere nei confronti degli stessi una sentenza di proscioglimento nel merito e, per l'altro, deducendo la nullità del giudizio nei riguardi dello S. nei cui confronti, così come nei confronti dei coimputato B., fu emessa sentenza nonostante la posizione degli stessi fosse stata stralciata per l'omessa notifica del decreto di citazione, ed inoltre la nullità dell'avviso di deposito della sentenza ex art. 151 c.p.p., quale notificato, in quanto privo del dispositivo della sentenza.

Motivi della decisione

I ricorsi come proposti dal M., dal B. e dalla G. sono inammissibili in quanto non sono stati presentati motivi a sostegno delle impugnazioni (cfr. certificazione della Cancelleria della Corte di Appello di Bologna in data 13 aprile 1991 - foglio 147).

Trattasi, evidentemente, di causa sopravvenuta di inammissibilità e quindi ben può essere rilevata la nullità assoluta quale si è verificata nel giudizio celebrato davanti alla Corte di Appello di Bologna nei riguardi del B., non comparso all'udienza, cui, in effetti, non fu notificato il decreto di citazione a giudizio (cfr. relata in data 28.9.90 dell'Aiut. Uff. Giudiziario incaricato della notifica, fol. 302) e nei cui confronti fu altresì omesso, così come nei confronti dello S., la dichiarazione di contumacia.

Pertanto, mentre va dichiarata la inammissibilità dei ricorsi proposti dal M. e dalla G., la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti del B. con rinvio a nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna.

Per quanto, poi, riguarda gli altri ricorrenti deve, in rito, rilevarsi che sicuramente sussistente è la nullità del giudizio di appello, e conseguentemente della sentenza emessa, come eccepita con i motivi del ricorso nell'interesse dello S.

In effetti come si rileva dal processo verbale di dibattimento, lo S. non comparve all'udienza del 20 novembre 1990 fissata davanti alla prima sezione della Corte di Appello di Bologna a seguito della impugnazione avverso la suindicata sentenza del Pretore di Modena.

Peraltro la Corte territoriale omise ogni formale dichiarazione di contumacia anche nei confronti dello S. e per di più, pur dando atto espressamente dell'omessa notifica (del decreto di citazione) per il B. e lo S., pronunciò sentenza anche nei confronti di questi ultimi oltre che del M., della G. e del L. la cui contumacia era stata invece ritualmente dichiarata.

Invero il decreto di citazione a giudizio (cfr. fogli 272 - 29 e 29) non risulta ritualmente notificato allo S. ed a fronte anche della mancanza di una formale dichiarazione di contumacia non può porsi in dubbio la inosservanza di disposizioni che concernono l'intervento dell'imputato nel giudizio con conseguente nullità ex art. 185 p.p. n. 3 c.p.p. peraltro tempestivamente eccepito dall'imputato con i motivi della impugnazione proposta.

L'accertata nullità, assorbente rispetto ad ogni questione di merito avanzata con i motivi del gravame, importa l'annullamento della impugnata sentenza anche nei confronti dello S. con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della detta Corte di Appello.

Resta da esaminare la posizione del L. e al riguardo deve rilevarsi, preliminarmente la manifesta infondatezza del motivo del ricorso relativo alla pretesa nullità dell'avviso di deposito ex art. 151 c.p.p. della sentenza della Corte di Appello.

Non è affatto previsto, invero, che l'avviso di deposito della sentenza da notificarsi ex art. 151 c.p.p. rechi l'annotazione del dispositivo della sentenza medesima e peraltro il L., anche se contumace, non aveva il diritto alla notificazione dell'estratto della sentenza in quanto entro i tre giorni dalla pronuncia della stessa, e precisamente il 21.11.1990, ebbe a proporre regolare impugnazione.

Del pari disattese, in quanto prive di giuridica validità, devono essere le ulteriori doglianze mosse dal L., prosciolto anch'egli per amnistia come gli altri ricorrenti, dai reati come a suo carico ritenuti, con i motivi del gravame interposto in quanto, per quel che concerne più specificamente il merito delle imputazioni, sotto l'apparente etichetta della inosservanza ed erronea applicazione della legge o esercizio di potestà non consentita si risolvono, in buona sostanza, in censure in punto di fatto della decisione impugnata concernendo, in definitiva, la selezione, interpretazione e valutazione delle risultanze processuali come operate dalla Corte di merito, nel pieno rispetto delle regole della logica del diritto, per ritenere la insussistenza dei presupposti e delle condizioni per il proscioglimento con una formula di merito dai reati ascrittigli oltre che la partecipazione dello stesso ai fatti in oggetto del procedimento con condotta distinta ma funzionale e strutturalmente connessa a quella degli altri imputati.

Per quanto riguarda il L., invero, è stato evidenziato che le sue funzioni di addetto alla pratica delle saune protratte e delle conseguenti somministrazioni di vitamine e farmaci, parte centrale del programma di "purificazione" visto che fu praticato da tutte e quattro le parti offese, comprova la stretta dipendenza fra quanto avveniva nella sede del Centro Dianetics e quanto, invece, avveniva nel luogo dove venivano effettuate le somministrazioni delle saune, ivi compresa quella somministrazione di prodotti di cui furono trovate alcune confezioni vuote proprio nella sede del Centro.

Passando poi i singoli reati è stato messo in luce, per quel che concerne la truffa, che la particolare condizione di un soggetto, quale determinata da una sua fragilità di fondo o da situazioni contingenti, non esclude affatto la configurabilità di tale reato anzi ne rende più agevole l'esecuzione ed, ancora, è stato evidenziato che è emerso che alle parti offese fu promessa la soluzione o guarigione dei loro mali fisici e psichici, o del loro disagio esistenziale, ovvero un "miglioramento della mente" con una attività di "stimolazione del cervello" il tutto attraverso una "terapia", e non con l'adesione ad un certo credo religioso, per come fu da tutti percepita l'offerta, terapia peraltro pagata e in situazioni in cui si profilano condotte costantemente fraudolente con la conseguente induzione in errore di soggetti facilmente raggirabili e danno economico degli stessi con correlativo profitto ingiusto quanto meno della organizzazione, o Chiesa di Scientology, alla quale, a detta dei principali imputati, venivano versati i proventi incassati dal Centro Dianetics.

Ritenuta peraltro la assoluta legittimità e piena validità delle perizie espletate, non essendo ravvisabile alcun profilo di incostituzionalità a fronte di fatti come quelli denunziati che imponevano la necessità di accertamenti specialistici al fine di appurare natura e caratteristiche delle pratiche dianetiche e la eventuale efficienza causale sulla sintomatologia manifestatasi in una delle parti lese, è stato correttamente rilevato, da un canto, che lo stato di malattia psichica del S. è riferibile ai trattamenti di varia natura da lui ricevuti ad opera del Centro Dianetics, trattamenti indiscutibilmente sovrapposti ad una preesistente precaria situazione psichica sulla quale hanno avuto effetti scatenanti con efficacia così concausale e, dall'altro, in ragione dell'accertata natura tipicamente medico-sanitaria del c.d. programma di purificazione di scientologia, che l'aver affidato le relative pratiche ad uno "sprovveduto" quale deve ritenersi il L. sulla base dei criteri cui faceva riferimento e della grossolanità delle sue annotazioni nei cc.dd. "folder" conferma il giudizio del Pretore sulla sussistenza dei reati ex artt. 348 c.p. e 193 T.U. leggi sanitarie.

In conclusione il ricorso come proposto dal L., in quanto, per le considerazioni innanzi svolte, sicuramente infondato, deve essere rigettato con la conseguente condanna dello stesso, in solido peraltro con il M. e la G., i cui ricorsi, come innanzi ricordato devono essere considerati inammissibili, al pagamento delle spese del procedimento, oltre che, come per legge, a versare alla Cassa delle Ammende la somma di lire 500.000=.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di B. G. e S. R. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna;
dichiara inammissibili i ricorsi di M. G. e G.S.;
rigetta il ricorso di L.A.;
condanna il M., la G. e il L., in solido, al pagamento delle spese processuali e quest'ultimo inoltre a pagare lire 500.000 alla Cassa delle Ammende.

Roma, 21 maggio 1992

(Dott. Vincenzo Adami)

 
 
 
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