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Tribunale di Milano - Sentenza del 2 luglio 1991: capi di imputazione (prima parte)

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Trascrizione a cura di Alessia Guidi.

 
Articolo di riferimento: Tribunale di Milano: Sentenza del 2 luglio 1991 (estratti) - prima parte


Capo d'imputazione 1°)

perché in concorso tra loro e con altre persone non potute identificare, con più azioni esecutive del medesimo piano criminoso, costringendo con violenza e minaccia A.O. a compiere gli atti più avanti meglio specificati, procuravano e sé e ad altri un ingiusto profitto con danno dello stesso.

In particolare:

BR. e BA., nella loro qualità di responsabili della sede di Brescia della c.d. “Chiesa di Scientology”:

Dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L.R. Hubbard, dovevano attenersi e controllandone poi l’osservanza, metodi consistenti in particolare:

A) nell’incaricare alcuni adepti, persone per lo più sfornite di alcuna competenza specifica nel settore psicoterapeutico, di contattare i privati inducendoli ad aderire all'organizzazione e ad impegnarsi subito economicamente sottoscrivendo l'acquisto di corsi di vario tipo e livello, ma comunque tutti di natura sostanzialmente terapeutica; con modalità caratterizzate, fra l'altro:

  • dalla reiterata ed assillante pressione esercitata sulla vittima attraverso continui contatti personali e telefonici a tutte le ore del giorno e della notte;

  • dal costringere le persone che pagavano anticipatamente somme, anche ingenti, per corsi e sedute terapeutiche, a far risultare falsamente che tali versamenti avvenissero a titolo di donazione e ciò onde far apparire le predette prestazioni come fornite senza scopo di lucro;

  • dalla prospettazione, più o meno velata, di danni fisici e psichici nel caso di mancata adesione alla c.d. Chiesa di Scientology e di mancato acquisto del prodotto offerto;

B) nell’incaricare altri adepti, anch’essi privi di competenza specifica, di effettuare sedute di natura terapeutica denominate “purification” ed “auditing”, anche nei confronti di persone manifestamente affette da malattia mentale, facendo leva su un clima suggestivo e coinvolgente e mediante modalità consistenti, fra l’altro:

  • nel somministrare ingenti quantità di vitamine di vario tipo a cura di personale assolutamente non qualificato allo scopo;

  • nell’indebolire le resistenze psichiche delle vittime attraverso il ricorso ad estenuanti saune (prolungate per varie ore e ad elevata temperatura);

  • nel prospettare falsamente ai pazienti il sicuro raggiungimento del benessere fisico e psichico (c.d. stato di “clear”) comportante l’ulteriore possibilità di avere benefici anche di ordine economico;

  • vantando indimostrata validità scientifica dei metodi proposti e circondandoli apparentemente di cautele sanitarie;

  • nel fare apparire, in alcune fasi, il progredire del trattamento come controllato scientificamente attraverso uno strumento pseudo scientifico denominato E-Meter, a tal fine venduto a prezzi di gran lunga superiori al suo valore effettivo;

  • nell’aumentare progressivamente l’intensità dei trattamenti terapeutici (con relativo impegno economico) ma impedendone l’inizio, o interrompendo qualsiasi trattamento che non fosse stato pagato anticipatamente;

  • Nel consentire che le pratiche terapeutiche denominate “Auditing” si protraessero per svariate ore anche malgrado il manifesto stato di prostrazione dei pazienti e nel minacciare danni di natura fisica e psichica a coloro che, comunque, avessero cercato di interrompere i trattamenti;

  • Nel redigere, durante le sedute terapeutiche, appunti scritti sulle dichiarazioni dei pazienti riferntesi a fatti delittuosi, compromettenti o comunque strettamente riservati;

  • Nell’indurre i pazienti a confessare molto dettagliatamente le proprie colpe in dichiarazioni scritte (c.d. O/W = Overts-Withhold);

  • Nel raccogliere gli appunti sulle dichiarazioni dei pazienti nonché le confessioni, di cui ai due punti precedenti, in fascicoli personali (c.d. Folders) di cui il privato perdeva la disponibilità anche in caso di recesso dall’organizzazione, e che potevano invece essere trasmessi ad un ufficio investigativo dell’organizzazione (c.d. G.O. = Guardian Office) in modo da creare i presupposti per un loro eventuale utilizzo, anche in danno dei soggetti dichiaranti;

  • nell’indurre coloro che si sono sottoposti alle sedute terapeutiche e didattiche, praticate presso l’associazione, a redigere, al termine di ciascun corso o ciclo di sedute, delle dichiarazioni sottoscritte, denominate “successo” asseritamente espressione spontanea degli eventuali benefici tratti ma, di fatto, obbligatorie sia nel contenuto (indirettamente elogiativo della bontà delle pratiche svolte dall’associazione), sia nella loro natura di “conditio sine qua non” per passare ai gradi successivi delle terapie o corsi di studio, dichiarazioni che venivano poi affisse in bacheca ed esposte al pubblico al fine di suggestionare favorevolmente eventuali altri adepti;

  • nell’adottare estenuanti tecniche defatigatorie nei confronti di tutti coloro che, per le più disparate ragioni, chiedessero la restituzione delle somme versate, tecniche consistenti fra l'altro:ù

      a) nel dichiararsi incompetenti a decidere in merito adducendo un asserito cambiamento di responsabile;

      b) nell’invitare il richiedente a compilare lunghi e complicati moduli di richiesta;

      c) nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori nel corso dei quali lo stesso veniva esaminato circa i motivi della sua defezione ed anche in merito a circostanze della sua vita privata del tutto estranee alla domanda di rimborso, interrogatori finalizzati sostanzialmente a far sentire l’inquisito colpevole della sua richiesta ed a portarlo a recedere dalla stessa;

la VE. inoltre:

C) contattando materialmente l’A., al fine di indurlo ad aderire all’organizzazione, e ricorrendo ad espressioni ed atteggiamenti suggestivi e dotati di forte carica emotiva in quanto riferentesi ad esperienze di tipo paranormale (promesse di incontri con la parte lesa in altre vite, asserita onnipotenza del terapeuta);

D) reiterando tali tecniche suggestive, dopo una quindicina di giorni, accompagnate ad asserite pratiche terapeutiche (c.d. “touch-assist”) ed inducendo in tal modo l’A. a recarsi con essa presso la sede dell’organizzazione;

Il BA. unitamente ad altri adepti non identificati:

E) inducendo l’A. a sottoporsi, previo pagamento della somma di L. 1.225.000 (ed ulteriori L. 3.400.000 circa per l’acquisto di vitamine) alle sedute terapeutiche denominate “Purification”;

Altri non identificati operatori:

F) impedendo all’A. di interrompere le sedute terapeutiche in cui al punto precedente con il ripetere, in forma ossessiva ed alla presenza di un responsabile non identificato, che l’A. “al punto in cui era arrivato” (con implicito riferimento alla sua condizione psicopatologica) “non aveva scelta” ed alimentando così un patologico sentimento di “destino inevitabilmente tracciato”;

G) rafforzando la minaccia di cui al punto precedente attraverso ulteriori pressioni quotidiane esercitate mediante ripetute telefonate sempre da parte di soggetti diversi e tutte accomunate dall’ossessivo invito a ritornare nell’organizzazione;

la VE. ancora, dopo che era stata ricontattata dall’A. alla ricerca di persona che intervenisse per far cessare la persecuzione telefonica di cui al punto precedente: H) ribadendo la minaccia di cui al punto F) attraverso la prospettazione della inutilità di una sua eventuale intercessione a far cessare la persecuzione telefonica dal momento che l’A. era ormai parte dell’associazione Dianetics/Scientology e non ne sarebbe più uscito, ed accompagnando tale affermazione con oscuri e minacciosi riferimenti ad un loro prossimo incontro “in un’altra vita”;

la VE. ed ulteriori adepti non identificati: I) ripetendo in più occasioni, a proposito dell’organizzazione che “loro possono tutto” e che chi si mette contro l’organizzazione si ammala, sfruttando in ciò la circostanza che all’epoca l’A., le cui forme depressive si stavano rapidamente evolvendo nella direzione della “depressione psicotica”, effettivamente soffriva di gravi disturbi psicosomatici.

Con le aggravanti:

  • di aver agito in più persone riunite ed in numero non inferiore a cinque;

  • di avere (il BR. e BA.) nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette;

  • di aver agito profittando della minorata difesa della parte lesa A.O. che versava in condizioni dapprima di deficienza psichica (forme depressive) evolutasi poi in una conclamata infermità psichica (depressione psicotica);

  • di aver aggravato le conseguenze del reato determinando un peggioramento delle condizioni di salute fisica e psichica dell’A. che, in data 21.9.87, si uccideva mediante impiccagione;

  • di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d’opera.

In Brescia, dalla fine del 1984 alla fine del 1986.

 

 
Capo d'imputazione 2°)

perché, in concorso tra loro e con altre persone non potute identificare, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, costringendo con violenza e minaccia C.C. nonché la di lei madre C.G. a compiere gli atti più avanti meglio specificati, procuravano a sé e ad altri un ingiusto profitto con danno della C. e dei suoi familiari.

In particolare:

CA., BE., MO. e TE.DR. nelle loro qualità di responsabili della c d. “Chiesa di Scientology” di Pordenone:

(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )

Il CO., nella sua qualità di esponente della sede di Pordenone della cd. Chiesa di Scientology, nonché di direttore del personale, delle vendite e di addetto al coordinamento delle attività della predetta organizzazione, rivolgendosi alla C.:

  • chiedendole informazioni circa le disponibilità economiche sue e della famiglia;

  • tempestandola di richieste di acquisto di materiali vari ("Academy" ed "E-Meter" anche approfittando delle particolari condizioni psicofisiche in cui la C. versava durante le sedute terapeutiche di “purification”;

  • aggredendola verbalmente ogni qualvolta la C. non aderisse alle predette richieste;

  • formulandole pressanti richieste di denaro da rivolgere alla madre e dandole precise istruzioni sulle modalità con cui tali richieste avrebbero dovuto essere effettuate;

  • vincendo le resistenze della madre C.G. a versare il denaro necessario a pagare i corsi asseritamente terapeutici, con affermazioni del tipo “cosa vuole che contino i soldi se sua figlia potrebbe anche morire” e rammentandole, per impressionarla, fatti riferiti dalla C.C. durante te sedute terapeutiche (c.d "auditing”);

  • asserendo ripetutamente che all'interno della c.d. Chiesa di Scientology "si trovava solo energia positiva mentre chi si poneva contro Scientology attirava su di sé energia negativa” e rafforzando quindi tale convincimento affermando, a proposito del padre della C. (che aveva minacciato di denunciare l‘organizzazione), che questi "avrebbe fatto la fine di tutti quelli che aveva conosciuto lui che si erano posti contro Scientology e, chissà perché, avevano tutti il cancro”;

  • ponendo dunque la C. in un tale stato di soggezione psicologica da farle tollerare passivamente il fatto di essere costretta a passare tre giorni chiusa (a titolo di punizione) in una stanza a scrivere la confessione dettagliata di tutte le sue supposte colpe (c.d.”overt”); -giungendo, prima ad elaborare una strategia che prevedesse una sorta di scandalo presso il padre dalla C. perché questi si inducesse a pagare 45 milioni per il corso di 0T3 e, successivamente, non essendo stato realizzato quel piano, ad indurre la C. a chiedere un prestito presso persona all‘uopo reperita dal CO.;

BI., PA. e PO. nelle loro qualità di operatori addetti alla effettuazione delle sedute terapeutiche denominate “auditing”:

  • sottoponendo la C. a lunghe ed estenuanti sedute (c.d. auditing) ed il PO., in particolare, in una occasione, trattenendo la C. per 8 ore consecutive durante le quali nonostante le rimostranze della stessa (espresse anche mediante il brusco lancio delle lattine terminali dell’apparecchio denominato E-Meter) la costrinse a rimanere nella stanza usando anche espressioni minacciose del tipo: “se vuoi uscire devi farlo passando dalla finestra” e giungendo financo ad impedirle una breve sospensione per esigenze di ordine fisiologico;

La TU., nella sua qualità di “custode della tecnologia”: ostacolando in qualsiasi modo i propositi manifestati dalla C. di abbandonare l'organizzazione ed in particolare:

  • sottoponendola a stringenti interrogatori circa le ragioni della volontà di abbandono;

  • condizionando l'abbandono alla sottoscrizione di un documento attestante che esso avveniva sotto la personale responsabilità della C. stessa;

  • accusando la C., che non voleva firmare il documento di cui al punto precedente, di avere in mente altri propositi negativi nei confronti dell'organizzazione come il chiedere il risarcimento (fatto quest’ultimo che, nell’ambito della organizzazione, veniva prospettato come un “alto crimine” contro Scientology);

  • sottoponendo la C., per una settimana di seguito e per più ore al giorno, a sedute di “auditing” nel corso delle quali cercava di farsi chiarire dalla stessa quali fossero i motivi che la inducevano ad abbandonare l'organizzazione, se avesse parlato male di Scientology, se avesse confidato a terzi quei propositi di abbandono e, infine, cercando di conoscere dalla CALZA’ particolari strettamente personali attinenti la sua vita sessuale e privi di alcuna pertinenza con gli intenti delle sue richieste;

La CE., in qualità di adepta all’organizzazione:

  • recandosi, in compagnia di altra persona non potuta identificare, presso l’ospedale ove la C. si era fatta ricoverare, a causa del grave stato di malessere fisico e psichico nel quale versava subito dopo l‘abbandono dell‘associazione di Scientology, e cercando, in quella sede, di far recedere la C. dai suoi propositi di abbandono ;

  • cercando altresì di inculcarle il convincimento che si trattasse di un’azione terribile della quale sentirsi in colpa;

  • giungendo, infine, a sostenere che lo stesso malessere dei quale soffriva (e per il quale era appunto ricoverata) fosse una giusta conseguenza e “punizione” per il suo abbandono dell‘organizzazione;

Lo SM. e tale BA., nella loro qualità di adepti della cd. Chiesa di Scientology, cercando di coinvolgere nuovamente la C. nelle tecniche asseritamente terapeutiche della associazione:

  • assicurandole che con un nuovo “programma” elaborato da “auditor di classe 12 in America” ella avrebbe potuto risolvere i problemi di natura fisica e psichica che ancora l'affliggevano;

  • subordinando l’inizio di tale “programma” alla preliminare sottoscrizione da parte della C., di un impegno della stessa a non denunciare Scientology;

  • inducendo la C. a sottoporsi ad altre ore di studio e ad un’attività di divulgazione e vendita di libri della c.d. Chiesa di Scientology dietro la sicura prospettiva di rimediare ai danni causatile (per loro espressa ammissione) dai trattamenti a lei praticati in precedenza dall’organizzazione e di dar così inizio ad uno stato di benessere (cd. “originazione”);

TUTTI forzavano in tal modo la volontà della C. e dalla di lei madre C.G. costringendole:

  • a versare in più riprese somme di denaro come corrispettivo delle sedute di "purification" o di "auditing", dell'acquisto di un E-Meter ( al prezzo di 5.589.000 a fronte di un valore effettivo oscillante tra L. 200.000 e L. 375.000) e di un braccialetto d'argento con i simboli della c.d. Chiesa di Scientology;

  • a contrarre un prestito di 10 milioni con interessi per il pagamento di parte dei citati trattamenti;

  • ad affrontare ulteriori spese per dieci giorni di mantenimento in Milano durante i quali seguire le nuove terapie proposte da SM. e Ba.;

Con un danno economico totale di oltre 100.000.000 di lire e pari profitto per gli imputati e la loro associazione.

Con le aggravanti:

  • di aver agito in più persone riunite ed in numero non inferiore a cinque;

  • di avere (CA., BE., MO. e TE.DR.), nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette.

  • di aver agito profittando della minorata difesa della parte lesa C.C. che versava in condizioni di infermità psichica e comunque in situazione di dipendenza terapeutica;

  • di aver cagionato alla C. ed ai suoi congiunti un danno patrimoniale di rilevante gravità;

  • di aver aggravato le conseguenze del reato determinando un peggioramento delle condizioni di salute fisica e psichica della C.;

  • di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d’opera;

  • di aver commesso la violenza ponendo la C. in stato di incapacità di volere.

In Pordenone, Milano ed altrove, tra il maggio 1986 e l’aprile 1987.

 

 
Capo d'imputazione 3°)

perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, costringendo con violenza e minaccia B.B.M. a fare ed omettere quanto più avanti specificato, procuravano a sé e ad altri un ingiusto profitto con danno della parte lesa.

In particolare:

TR., TU., DA. e PA.Is., nella loro qualità di presidente e/o vicepresidente della c.d. "Chiesa di Scientology" di Milano:

(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
Il NO., nella sua qualità di operatore della citata organizzazione, dopo che la B.B. aveva contattato l'organizzazione alla ricerca di soluzione dei propri problemi psicologici:
  • decantandole l‘efficacia dei metodi terapeutici da essi adottati "che potevano - a suo dire - là dove non arrivano la psicologia, la psicanalisi e la medicina ufficiale”;

  • ponendole l’alternativa categorica fra le tecniche terapeutiche attuate mediante lo studio e le sedute denominate “auditing”, come uniche soluzioni possibili a risolvere il suo caso;

Altri non identificati operatori,

dopo che la B.B., completamente insoddisfatta dei risultati sino a quel momento conseguiti attraverso i metodi di cui al punto precedente, aveva interrotto i suoi rapporti con l‘organizzazione:

  • ricorrendo a metodi persecutori quali innumerevoli telefonate fatte da persone diverse e sollecitanti categoricamente il ritorno nella organizzazione della B.B.;

  • inducendola così a riprendere le sedute, nella specie c.d. “auditing”;

  • ricorrendo a metodi intimidatori, una volta che la B.B. aveva nuovamente manifestato il proprio dissenso, sottoponendola a stressanti interrogatori (c.d. cicli di etica) aventi dichiarate finalità punitive e consistenti in particolare nello scandagliare la vita privata della paziente onde controllarne, tra l’altro, le intenzioni e prevenire così eventuali iniziative contrarie agli interessi dell‘organizzazione;

  • sottoponendola ad ulteriori stressanti interrogatori eseguiti con modalità tali da porre comunque l’interlocutore in uno stato di schiacciante inferiorità rispetto all‘incalzare delle domande e degli argomenti;

  • facendo in tal modo sì che la B.B., stremata, accettasse di praticare le terapie denominate "auditing professional” più intensive e più costose;

  • chiudendo a chiave in una stanza la B.B., non appena questa aveva assentito alla terapia di cui al punto precedente, impedendole così ogni possibile ripensamento ed eventuale allontanamento dalla sede e, sempre per rendere irrevocabile la decisione, dando contestualmente disposizioni al di lei marito affinché provvedesse al pagamento, come in effetti fece;

  • proseguendo con stressanti sedute terapeutiche (c.d. auditing) durante le quali il terapeuta (c.d. auditor) impediva fisicamente alla paziente di andar via ponendosi dinanzi alla porta, quando questa ne effettuava il tentativo e financo impedendole la possibilità di soddisfare bisogni fisiologici;

  • adottando l'ulteriore minaccia di danno ingiusto consistita nell'impedire alla B.B. di completare le ore di sedute terapeutiche (auditing) già pagate, escludendole ogni possibilità di rimborso e ponendole come unica alternativa quella di sottoscrivere delle altre ore da pagare;

TUTTI forzavano in tal modo la volontà della B.B. costringendola a versare in più soluzioni la somma complessiva di 16.000.000 di lire.

Con le aggravanti:

  • di aver agito in più persone riunite ed in numero non inferiore a cinque;

  • di avere (TR., TU., DA. e PA.) nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette;

  • di aver posto la B.B. in stato di incapacità di volere e di agire;

  • di aver profittato della minorata difesa della B.b., soggetto psicolabile e, comunque, in situazione di dipendenza terapeutica;

  • di aver cagionato alla parte lesa un danno patrimoniale di rilevante gravità;

  • di aver tentato di aggravare le conseguenze del reato con l'ulteriore minaccia di danno ingiusto costituita dal presentare alla B.B. degli estratti conto errati, a suo danno, al doppio fine di:

      a) far apparire inferiore il loro debito nei confronti della B.B.;

      b) indurre la B.B. a ricontattarli, reinnescando, in tal modo i meccanismi di coinvolgimento;

  • di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d'opera.

In Milano, dalla primavera 1985 alla primavera 1986.

 

 
Capo d'imputazione 4°)

perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, costringendo con violenza e minaccia C.O. a compiere gli atti più avanti meglio specificati, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a procurare a sé e ad altri un ingiusto profitto con danno della C..

In particolare: DA. e PA. nella loro qualità presidente e vicepresidente della c d. “Chiesa di Scientology” di Milano:

(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
La GR., nella sua qualità di operatrice presso la citata organizzazione, dopo che la C. aveva, in data 30.3.86, aderito volontariamente al corso denominato "Comunicazione ed Anatomia della Mente Umana" ed aveva iniziato a frequentarlo (previo esborso della somma di L. 60.000):
  • esercitando, nel giorno successivo, insistenti pressioni su di lei al fine di convincerla della inutilità di detti corsi in raffronto alla utilità dei trattamenti terapeutici denominati "purification" la effettuazione dei quali veniva prospettata come assolutamente necessaria;
  • rafforzando le insistenze di cui sopra e cercando di fiaccare le resistenze della C., facendosi dare man forte da altri due operatori non identificati sino a tarda ora serale e giungendo a dichiararsi con essi pronta ad accompagnare la C. sino alla sua abitazione affinché questa potesse prendervi il suo libretto di assegni;

La GR. ed il PA., unitamente ad altri operatori non identificati:

  • impedendo, in data 1.4.86, alla C. di andar via, al termine di una seduta del corso prima menzionato, al fine di reiterare le insistenze della sera precedente, costringendola a rimanere presso la sede dell'organizzazione l'intera giornata sino a notte inoltrata;

  • minacciando la C. che, se non avesse praticato la terapia denominata "purification", sarebbe morta e rafforzando tale minaccia con il citare casi di persone che, avendo opposto un rifiuto, erano effettivamente decedute;

  • ponendola in tale stato di prostrazione psicologica da farle tollerare lunghi e stressanti interrogatori durante i quali venivano reiterate le pressioni di cui sopra, e da farle subire passivamente varie attese tra un interrogatorio e l'altro;

il PA. ed altro operatore non identificato:

  • inseguendo la C., che cercava di allontanarsi da sola dalla sede dell'organizzazione ed obbligandola a sopportare la loro presenza fin dentro casa ove, finalmente, il PA. le si rivolgeva con tono minaccioso e con la frase "firma, adesso devi firmare", indicando al contempo il libretto degli assegni;

  • costringendo in tal modo la C. a sottoscrivere un assegno dell'importo di L. 1.305.000;

  • non riuscendo nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà, nella specie, perché la C. riusciva ad ottenere, il giorno successivo, il blocco dell'assegno in questione.

Con le aggravanti:

  • di aver agito in più persone riunite ed in numero non inferiore a cinque;

  • di avere (DA. e PA.) nell'esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette;

  • di aver commesso la violenza psichica ponendo la parte lesa in stato di incapacità di volere e di agire;

  • di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d'opera.

In Milano, dal 30.3.86 al 2.4.86.

 

 
Capo d'imputazione 6°)

perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, abusando dei bisogni, delle passioni e dell'inesperienza di M.S., persona minore degli anni 18, lo inducevano a compiere atti che importavano effetti giuridici per lui dannosi ed inoltre costringendo con violenza e minaccia il M. a fare ed omettere, quanto più avanti specificato, procuravano per sé e ad altri un ingiusto profitto con danno della parte lesa.

In particolare:

SE. e MO., nella loro qualità di responsabili dell'Hubbard Dianetics Institute, all'epoca dei fatti:

(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
altri non identificati operatori:
  • avvicinando il M. per proporgli il test della personalità e rappresentandogli, nella circostanza, la prospettiva di entrare a far parte dell‘organizzazione ove avrebbe potuto svolgere un lavoro culturalmente più elevato di quello che all’epoca impegnava il M. (cameriere presso un residence);

  • facendo leva, per questo scopo, su argomenti suggestivi (specie per un giovane diciassettenne) consistenti nel prospettare il lavoro della organizzazione come un impegno teso a migliorare l’umanità e combattere le ingiustizie;

  • ricorrendo all‘ulteriore artificio di assicurare il M. che in caso di adesione all’organizzazione quest’ultima avrebbe anche provveduto al suo mantenimento sia corrispondendogli uno stipendio sia procurandogli un alloggio;

  • inducendo in tal modo il M. ad abbandonare il posto di lavoro presso il residence (omissis) ove percepiva un buon stipendio nonché vitto ed alloggio;

  • inducendo il M. una volta che era entrato a far parte del c.d. "staff", a prestare la sua attività lavorativa, ininterrotta, per 10/12 ore al giorno in compiti assolutamente manuali e di fatica privi di qualsiasi contenuto culturale (es. stampare, imbustare, spostare pesi ecc.) corrispondendogli poco più di 10/20.000 lire settimanali con le quali il M. avrebbe dovuto provvedere al suo mantenimento ivi compreso il pagamento di circa 200.000 lire mensili per un alloggio sito alla periferia di Milano da dividere con altre due persone;

  • cercando di vincere le perplessità e le proteste del M., deluso per la nuova sistemazione lavorativa ed abitativa, con l‘assicurargli che, essendo egli componente dello staff, avrebbe potuto frequentare gratis dei corsi di addestramento qualificanti ma, di fatto, rinviando sempre con pretesti vari l’inizio di tali corsi;

  • ricorrendo all'ulteriore sistema di alternare le lunghe ore di lavoro con altrettanto lunghe sedute durante le quali il M. veniva sottoposto a numerosi tests ed interrogatori insistenti, anche a mezzo del c. d. E-Meter, diretti a tenere sotto controllo gli intenti del M. ed i suoi malumori, espressi in più occasioni, per non aver ancora ricevuto dall‘organizzazione quanto promessogli in un primo tempo;

  • vincendo le ulteriori resistenze critiche del M. (che era giunto al punto di minacciare una denuncia) con l'assicurargli che, una volta recatosi presso la sede di Copenaghen dell'organizzazione egli avrebbe potuto finalmente frequentare i corsi qualificanti e sarebbe stato anche posto in regola sul piano lavorativo;

  • facendogli sottoscrivere, a tal fine, un documento in lingua inglese per lui difficilmente intelligibile;

  • inducendo, in tal modo il M., fuorviato dalla giovane età e dagli ideali, ad impegnarsi a lavorare per l'organizzazione per oltre un miliardo di anni;

  • inducendo quindi il M. a convincere il proprio padre della opportunità di rilasciare l'autorizzazione e ad affrontare a proprie spese (contraendo allo scopo un piccolo debito) il viaggio in treno sino a Copenaghen;

  • inducendo quindi il M. a prestare la sua attività lavorativa quotidiana ed ininterrotta dalla mattina alla sera in compiti manuali e non qualificanti sul piano culturale senza lasciargli neppure il tempo sufficiente per la cura della persona;

  • continuando a rinviare con pretesti vari l'inizio dei corsi di qualificazione promessi, non provvedendo ad alcuna regolarizzazione della sua posizione lavorativa ma continuando a sottoporre, di tanto in tanto il M. a sedute nel corso delle quali, anche a mezzo del c.d. E-Meter, egli veniva a lungo interrogato circa le ragioni del dissenso da lui più volte espresso rispetto alla situazione nella quale si trovava ed ai metodi dell'organizzazione;

  • costringendo infine il M. mediante violenza e minaccia consistita:

      a) nel condurre il M. in una stanza dove erano presenti altre 3 o 4 persone e dicendo testualmente al M. che non sarebbe uscito da quella stanza se prima non avesse firmato un documento in lingua inglese del quale il M. non comprendeva il significato, con atteggiamenti tali da lasciar intendere al M. di non avere alcuna alternativa;

      b) impedendo al M., che prima di firmare avrebbe voluto interpellare un rappresentante della propria ambasciata, di allontanarsi da quella stanza, per fare una telefonata;

    a sottoscrivere un documento in lingua inglese che egli non aveva compreso e che, asseritamente, avrebbe dovuto esprimere la volontà libera del M. di allontanarsi dalla organizzazione essendosi ivi trovato bene e non avendo ulteriori pretese da avanzare;

  • inducendo il M. a dichiararsi soddisfatto di ricevere, al termine di un mese di intensa attività lavorativa per l'organizzazione la modesta retribuzione di 300 corone pari e circa 50.000 lire italiane.

Con le aggravanti:

    a) per entrambe le ipotesi criminose:

    • di aver agito in numero non inferiore a cinque;

    • di avere (SE. e MO.) nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere i reati persone loro soggette;

    • di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d’opera;

    b) per la seconda ipotesi criminosa:

    • di aver agito in più persone riunite;

    • di aver posto la parte lesa in stato di incapacità di agire;

    • di aver commesso il fatto profittando della minorata difesa del M., persona minore degli anni 18.
In Milano ed altrove, dal 19 febbraio 1981 al giugno dello stesso anno.
 

 
Capo d'imputazione 7°)

perché, in concorso tra loro e con altre persone non potute identificare, per procurare a sé e ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni e dell’inesperienza di S.A., persona minore degli anni 18, e comunque della sua condizione di deficienza psichica anche in relazione allo stato di dipendenza terapeutica, in particolare, approfittando dei problemi psicologici e dello stato di depressione da cui la S. era afflitta, nonché di una situazione conflittuale venutasi a creare fra la stessa ed i genitori e, quindi, del bisogno di comprensione e di guida in una fase particolarmente delicata della sua adolescenza, inducevano la stessa a compiere atti importanti effetti giuridici per lei dannosi.

In particolare:

SE. e MO., nella loro qualità di responsabili della c.d. “Chisa di Scientology” di Milano:

(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
TUTTI inducevano in tal modo la S. a lavorare praticamente gratuitamente presso la sede dell‘organizzazione, con mansioni non qualificanti e ad accettare un meccanismo fraudolento di trattenute, apparentemente a titolo di copertura di spese di aggiornamento, e facendo altresì risultare, ai fini fiscali, tali attività come lavoro autonomo anziché come lavoro dipendente ed omettendo così di garantire alla S. il dovuto trattamento previdenziale e pensionistico.

Con le aggravanti:

  • di aver agito in numero di persone non inferiore a cinque;

  • di avere (SE. e MO.) nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette;

  • di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d’opera.

In Milano, dalla primavera 1981 all’estate dello stesso anno.

 

 
Capo d'imputazione 8°)

perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, per procurare a sé e ad altri un profitto, abusando del grave stato di infermità mentale (schizofrenia paranoide e Bouffé delirante) e comunque di deficienza psichica anche in relazione allo stato di dipendenza terapeutica di F.G., lo inducevano a compiere atti che importavano effetti giuridici per lui dannosi.

In particolare:

SE., CA., MO., CE., PO., nelle loro qualità di presidenti e/o vicepresidenti dell’Hubbard Dianetics Institute di Milano:

(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
Altri non identificati operatori della medesima associazione:
  • profittando del palese stato di tensione psichica in cui il F. versava, anche a causa di pregresse sofferenze al sistema nervoso, per indurlo a credere che attraverso gli studi e le tecniche terapeutiche praticati presso l’organizzazione avrebbe potuto risolvere i suoi problemi;

  • facendo leva sui disturbi psicotici dai quali il F. era affetto per convincerlo della bontà delle sedute terapeutiche denominate “purification” ed inducendolo quindi a vari esborsi in più riprese al fine di pagare i corsi e le sedute terapeutiche prima menzionati;

  • inducendo altresì il F. in errore circa la bontà di trattamenti terapeutici denominati “auditing”, sebbene essi fossero assolutamente incongrui rispetto al grave e palese stato di infermità psichica di cui il F. soffriva, di modo che lo stesso, al fine di praticare le citate sedute terapeutiche effettuava nuovi esborsi di denaro per un totale complessivo di circa 30.000.000;

  • esercitando forti pressioni telefoniche anche in ore notturne ed anche da parte di persone che si trovavano presso la sede di Copenaghen dell’organizzazione al fine di rafforzare in F. l’erroneo convincimento della bontà delle tecniche praticate presso l’organizzazione di talché questi si induceva a recarsi presso tal sede straniera e presso quella di Saint Hill in Inghilterra, con ulteriore esborso di circa 3.000.000.

Con le aggravanti:

  • di avere (SE., CA., MO., CE. e PO.) nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato di persone loro soggette;

  • di aver cagionato alla parte lesa un danno patrimoniale di rilevante gravità;

  • di aver aggravato le conseguenze del reato:

      a) determinando un aggravamento delle condizioni di salute del F. il quale, a seguito dell’esperienza presso l’organizzazione, subiva un notevole aggravamento delle condizioni di salute con conseguenti ripetuti ricoveri in ospedali psichiatrici;

      b) facendo sì che il F., anche a seguito dell’aggravamento di cui al punto precedente, decidesse di cessare la sua attività lavorativa e vendesse il negozio di elettrodomestici di sua proprietà;

      c) di aver agito abusando di relazioni di prestazione d’opera.

In Milano, tra la fine del 1980 e quella del 1981.
 

 
Capo d'imputazione 9°)

perché, in concorso con V.L., persona non punibile in quanto stretto congiunto della parte lesa, per procurare a sé e ad altri un profitto, abusando dell’infermità mentale e comunque di deficienza psichica di V.M., in particolare dopo essersi recato presso la clinica (omissis) di (omissis), ove quest’ultimo era ricoverato nel reparto psichiatrico, lo induceva a versare al predetto fratello V.L., tutti i suoi risparmi depositati su un libretto bancario (L. 4.500.000) sapendo che questi li avrebbe impiegati per pagarsi un corso presso la c.d. “Scuola di Dianetica e Scientologia” di (omissis).

Con le aggravanti:

  • di aver, nell’esercizio della sua autorità e direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persona a lui soggetta;

  • di aver cagionato alla parte lesa un danno patrimoniale di rilevante gravità (atteso lo stato di indigenza in cui versava il V.M.);

  • di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d’opera.
In Cremona, fino al 17 febbraio 1983.
 

 
Capo d'imputazione 10°)

perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per procurare a sé e ad altri un profitto, abusando dello stato di infermità mentale (depressione psicotica) e, comunque, delle condizioni di deficienza psichica (anche in relazione allo stato di dipendenza terapeutica) di G.M., lo inducevano a compiere atti che importavano effetti giuridici per lui dannosi, ed inoltre si procuravano per sé e per altri un ingiusto profitto con danno del G. costringendolo, con violenza e minaccia, a fare od omettere quanto più avanti specificato.

In particolare:

CE., VE., CA., RO., CI., TR., AV., BA. e TU., nelle loro qualità di presidenti e/o vicepresidenti della c.d. “Chiesa di Scientology” di Milano:

(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
Altri operatori non identificati della medesima organizzazione, dopo che il G., già sofferente di grave disturbo psichico si era avvicinato all’organizzazione per trovare il modo di “liberarsi dei propri problemi”;
  • contattandolo telefonicamente per suggerirgli di affrettarsi a decidere l’adesione alle pratiche dianetiche perché, a loro dire, “perdere tempo non avrebbe potuto che procurare altri danni”, suggerendogli altresì di farsi prestare i soldi da parenti, amici o datori di lavoro ed offrendosi, infine, di accompagnarlo, a tal fine, presso una banca dove lavoravano alcuni adepti dell’organizzazione;

  • inducendo il G. ad iscriversi ai corsi terapeutici denominati “processing” ed addestramento “c.d. “training”) previo esborso di L. 2.000.000 che lo stesso si faceva prestare, come in precedenza suggeritogli, da parenti;

NO., in qualità di operatore della citata organizzazione,

  • incaricando il RO. di accompagnare il G. presso la Banca Commerciale Italiana sede di Milano per l’espletamento delle operazioni di richiesta di un mutuo di L. 8.512.000 che vennero utilizzati per il pagamento dei trattamenti terapeutici e l’acquisto di materiale didattico;

RO., nella sua qualità di operatore:

  • eseguendo le disposizioni di cui al punto precedente;

Altri non identificati operatori:

  • insistendo con il G., che nonostante le terapie lamentava malesseri fisici ed un progredire dei mali psichici, perché questi al fine – a loro dire – di raggiungere il benessere promesso, continuasse le terapie iniziate o ripetesse (previo ulteriore pagamento) terapie già effettuate delle quali peraltro il G. si lamentava;

  • esercitando sul G., che nonostante le terapie praticate non avvertiva alcun miglioramento, violenza psichica con le seguenti modalità:

      1) sottoponendolo a trattamenti oggettivamente stressanti sul piano fisico e psichico (in particolare saune della durata di 4 ore, senza alcun controllo delle condizioni fisiche del soggetto) la cui sistematica applicazione contribuiva a diminuire la sua autonomia decisionale;

      2) sottoponendolo altresì a trattamenti punitivi (c.d. overts-withhold) in realtà finalizzati ad impedirgli di contattare persone contrarie all’organizzazione e, quindi, sottrarsi alle violenze psichiche in atto nei suoi confronti;

      3) aggredendo il G., allorché questi cominciò a manifestare le proprie riserve sulla prosecuzione dei trattamenti, con minacce di abbandono implicite in frasi del tipo “fuori di qui dove vai?”;

  • conseguendo, a seguito delle violenze e delle minacce di cui al punto precedente, altre somme di denaro a titolo di pagamento di corsi e terapie fino ad un importo complessivo di circa 20.000.000 di lire.

Con le aggravanti:

    a) per entrambi gli episodi criminosi:

    • di aver agito in non meno di cinque persone;

    • di avere (CE., VE., CA., RO., CI., TR., AV., BA. e TU.) nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette;

    • di aver cagionato alla parte lesa, G. M., un danno patrimoniale di rilevante entità;

    • di aver aggravato le conseguenze del reato determinando un peggioramento delle condizioni fisiopsichiche del G.;

    b) per il secondo episodio:

    • di aver agito in più persone riunite;

    • di aver esercitato la violenza ponendo il G. in stato di incapacità di volere;

    • di aver profittato della minorata difesa della parte lesa, persona affetta da infermità psichica.
In Milano, dal maggio 1982 al giugno 1985.
 

 
Capo d'imputazione 11°)

perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per procurare a sé e ad altri un profitto, abusando dello stato di infermità psichica (sindrome dissociativa con profondi disturbi del pensiero, della percezione e dell’affettività di tipo schizofrenico) e, comunque, di deficienza psichica, anche in relazione allo stato di dipendenza terapeutica, di C.G., lo inducevano a compiere atti che importavano effetti giuridici per lui dannosi, ed inoltre, costringendo con violenza e minaccia i genitori del predetto, C.L. e V.M., a compiere gli atti più avanti specificati, procuravano a sé e ad altri un ingiusto profitto con danno delle parti lese.

In particolare:

CE., VE., CA., RO., CI., TR., AV., BA., TU., DA. e PA., nelle loro qualità di presidente e/o vicepresidente della c.d. “Chiesa di Scientology” di Milano:

(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
LU. e NO., nella loro qualità di operatori della citata organizzazione, dopo che i genitori del C. si erano messi in contatto con l’organizzazione nella speranza di risolvere i gravi problemi psichici dei quali il figlio soffriva da tempo:
  • recandosi, intorno al giugno 1982, dai predetti genitori ad illustrare le possibilità terapeutiche dell’organizzazione e spiegando in particolare che lo “psicologo non faceva al caso del figlio” ma sarebbero state utili 100 ore di sedute terapeutiche denominate “auditing” previo esborso di circa 5.000.000;

  • inducendo altresì i genitori del C. a versare la somma di L. 5.448.000 al figlio il quale a sua volta provvedeva a pagare anticipatamente all’organizzazione il corrispettivo di 75 ore di sedute terapeutiche;

  • convincendo i genitori del C., dopo che questi aveva mostrato riluttanza a proseguire le sedute terapeutiche del c.d. “auditing” a far frequentare al figlio dei brevi corsi di studio che, a loro dire, avrebbero sortito lo stesso effetto delle sedute terapeutiche;

NO., LU. e RI.:

  • impedendo in più occasioni ai genitori del C. di far interrompere al figlio i predetti corsi sebbene, nonostante l’intensa frequentazione degli stessi, il figlio non avesse manifestato alcun miglioramento ma, anzi, sembrasse peggiorare, con una sintomatologia del tipo autistico; e più precisamente a tal fine:

      a) recandosi ripetutamente presso la loro abitazione formulando l’implicita minaccia che se non fossero stati disposti a qualunque sacrificio economico avrebbero rischiato di “far diventare il figlio come uno zombi”;

      b) se non avessero, loro stessi, aderito al credo dell’organizzazione, raggiungendo il benessere psico-fisico denominato “clear”, ogni loro sforzo di guarire il figlio sarebbe stato vano;

TR. inoltre:

  • rafforzando le implicite minacce di cui al punto precedente mediante la prospettazione del rischio che, se avessero rifiutato l’aiuto dell’organizzazione, il figlio sarebbe finito nelle mani dello psicologo che, a loro dire, “all’occorrenza fa uso anche dell’elettroshock”;

TUTTI inducevano così a più riprese, i genitori del C. all’esborso di ulteriori somme a favore del figlio che, a sua volta, le versava all’organizzazione in pagamento di sedute terapeutiche (c.d. “auditing”) per un ammontare complessivo di L. 72.464.600.

Con le aggravanti:

    a) per entrambi gli episodi criminosi:

    • di aver agito in numero non inferiore a cinque;

    • di avere (CE., VE., CA., RO., CI., TR., AV., BA., TU., DA. e PA.), nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere i reati persone loro soggette;

    • di aver cagionato alle parti lese un danno patrimoniale di rilevante gravità;

    b) per il primo episodio:

    • di aver aggravato le conseguenze del reato avendo il C. subito, a seguito dei trattamenti sopra citati, un peggioramento del proprio stato di salute psichica;

    • di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d’opera;

    c) per il secondo episodio:

    • di aver agito in più persone riunite;

    • di aver commesso il fatto profittando della minorata difesa dei genitori del C., atteso il loro stato di prostrazione e vulnerabilità a causa delle realmente gravi condizioni psichiche del figlio.

In Milano, dal giugno 1982 al marzo 1986.

 

 
Capo d'imputazione 12°)

perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni ed omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di procurare per sé e per altri un profitto, abusando dello stato di deficienza psichica di R.F. e della di lui moglie S.G., anche in relazione allo stato di dipendenza terapeutica, inducevano entrambi a compiere atti che importavano effetti giuridici per loro dannosi.

In particolare:

SO. e PA. nella loro qualità di responsabili della c.d. “Chiesa di Scientology di Nuoro”,

(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
Tale CI.Ba. non meglio identificata, in qualità di operatrice presso la citata organizzazione dopo che il R. aveva mostrato interesse verso i corsi di studio propagandati dall'organizzazione e si era lasciato convincere a frequentarli durante il tempo libero:
  • esercitando su di lui pressanti insistenze perché individuasse una persona alla quale far frequentare un corso del valore di L. 3.500.000, inducendolo, a tal fine, nell’erroneo convincimento che detta ricerca rappresentasse un bene sia per l’organizzazione che per la persona alla quale tale corso sarebbe stato offerto;

  • realizzando, con i metodi di cui al punto precedente, l’obiettivo di suggestionare particolarmente il R. che all'epoca era più vulnerabile a causa della preoccupazione per un forte esaurimento fisio psichico della moglie sì da convincersi che il corso predetto potesse avere qualche beneficio per la moglie e comprarlo per essa;

Altri non identificati operatori:

  • esercitando ulteriori e pressanti insistenze sul R. e sulla di lui moglie affinché, con la sicura prospettiva di un benessere spirituale sempre maggiore, intensificassero al massimo la loro frequentazione dei corsi e delle sedute terapeutiche praticati presso l’organizzazione al punto tale che essi si determinavano ad abbandonare i rispettivi impieghi di disegnatore tecnico presso la SIP e di impiegata dipendente della prefettura;

  • protraendo le pressioni psicologiche nei confronti del R. e della moglie anche dopo che questi si erano indotti (con i modi di cui al punto precedente) ad entrare a far parte dell‘organizzazione (c.d. staff) affinché prestassero pressoché gratuitamente un’intensa e stressante attività lavorativa che, fiaccandone le resistenze fisiche, attutiva vieppiù anche la loro lucidità mentale;

  • inducendoli così ad un tale stato di condizionamento psicologico da vivere la loro permanenza presso l'organizzazione come priva di alternative al punto da annettere credibilità alla voce ricorrente secondo la quale persone che avevano abbandonato l’organizzazione erano state male o erano addirittura morte;

  • ricorrendo all’ulteriore artificio di farsi rilasciare da entrambi, dichiarazioni elogiative dei risultati conseguiti grazie ai corsi di studio ed alle terapie praticati presso l’organizzazione, indotti in ciò dal rischio di dovere, in caso contrario, essere sottoposti ad ulteriori corsi di verifica che, oltre a distoglierli dalla effettuazione dei corsi iniziali, avrebbero rappresentato la ragione per ulteriori esborsi;

Il SO.

  • profittando delle sedute terapeutiche denominate auditing, asseritamente dirette alla cura dei disturbi psichici della S., per indurre quest’ultima ed il marito R. a recarsi presso la sede di Copenaghen dell‘organizzazione, ricorrendo a tal fine all‘artificio di sottacere ad entrambi la circostanza che tali sue insistenze erano prettamente determinato dall’obiettivo di ben apparire rispetto all’associazione con il “reclutare” il maggior numero di persone possibile ed aumentare quindi le “statistiche di produttività”;

  • esercitando ulteriori pressanti opere di convincimento nei confronti del R. e della S. al fine di indurli a credere che, una volta recatisi presso la sede di Flag dell’organizzazione, negli Stati Uniti d’America, essi avrebbero raggiunto i benefici psichici sperati, ditalché essi affrontavano ulteriori spese e si recavano presso la citata sede ove, lungi dal vedere realizzati gli scopi sperati e promessi, venivano sottoposti anche ad un regime di vita particolarmente stressante e certamente non consono alle particolari condizioni di salute della S. (incinta di tre mesi).

TUTTI, in tal modo inducevano il R. e la S. a versare in più occasioni varie somme per un totale di circa 30.000.000.

Con le aggravanti:

  • di avere agito in un numero di persone non inferiore a cinque;

  • di avere (SO. e PA.) nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro sottoposte;

  • di avere causato alle parti lese un danno patrimoniale di rilevante gravità;

  • di avere agito abusando di relazioni di prestazione d'opera.

In Nuoro e altrove, dai primi mesi del 1983 a tutto il 1984.

 

 
Capo d'imputazione 13°)

perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, per procurare a sé e ad altri un profitto, abusando dello stato di infermità mentale (sindrome psicotica di tipo schizofrenico cronicizzata) e comunque dallo stato di deficienza psichica (anche sotto il profilo della dipendenza terapeutica) di B. M., lo inducevano a compiere atti che importavano effetti giuridici per lui dannosi.

In particolare:

CI. e TR., nelle loro rispettive qualità di presidente e vicepresidente della c.s. Chiesa di Scientology, sede di Milano:

(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
Altri non identificati operatori appartenenti alla stessa organizzazione:
  • assicurando al B. (il quale già da tempo soffriva di disturbi nervosi di tipo depressivo a seguito dei quali aveva anche subito ricoveri ospedalieri) che, grazie alle sedute terapeutiche denominate “purification”, sarebbe “migliorato al 100%’’;

  • inducendolo quindi ad iscriversi alle predette sedute terapeutiche previa corresponsione della somma di circa L. 1.000.000;

  • inducendo il B., che sin dalla prima seduta in sauna aveva manifestato malesseri al punto da fuggire, a proseguire il trattamento il giorno successivo, trattamento a seguito del quale il B., dopo esser nuovamente fuggito, mise in atto un tentativo di suicidio, mediante recisione delle vene dei polsi.

Con le aggravanti:

  • di avere (CI. e TR.) nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette;

  • di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d‘opera.

In Milano, dall‘estate fino all‘autunno 1985.

 

 
Capo d'imputazione 14°)

perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, per procurare a sé e ad altri un profitto, abusando dello stato di infermità mentale (disturbo narcisistico di personalità) e comunque di deficienza psichica (anche sotto il profilo della dipendenza terapeutica) di G.G., la inducevano a compiere atti che importavano effetti giuridici per lei dannosi.

In particolare:

TR., AV., BA. e TU., nelle loro qualità di presidente e/o vicepresidente della c.d. Chiesa di Scientology, sede di Milano:

(omissis - da "dando disposizioni sui metodi ai quali gli operatori, in attuazione delle direttive di L. R. Hubbard…." a "nel sottoporre il richiedente a degli stringenti interrogatori…", uguale agli imputati di cui al capo 1). )
Il TR. ed il NO. inoltre:
  • assicurando insistentemente la G. che, grazie alle sedute terapeutiche (c. d. “auditing”) ella sarebbe guarire dei disturbi di cui soffriva;

  • convincendola ad effettuare un’iscrizione di ipoteca sulla propria casa, al fine di procurarsi il denaro necessario a pagare le terapie che altrimenti non avrebbero potuto nemmeno essere iniziate, ottenendo in tal modo una somma di L. 35.000.000 da restituirsi in cinque anni con interessi ed un‘esposizione complessiva di L. 75.000.000;

  • inducendola quindi a versare la predetta somma di L. 35.000.000 a titolo di pagamento anticipato delle terapie ( c.d. “auditing” e “purification”).

Con le aggravanti:

  • di aver agito in numero non inferiore a cinque persone;

  • di avere (TR., AV., BA. e TU.) nell’esercizio della loro autorità, direzione e vigilanza, determinato a commettere il reato persone loro soggette;

  • di aver cagionato alla parte lesa G. G. un danno patrimoniale di rilevante gravità;

  • di aver aggravato le conseguenze del reato, determinando un peggioramento delle condizioni di salute fisica e psichica della G.;

  • di aver aggravato le conseguenze del reato, determinando un peggioramento delle condizioni di salute fisica e psichica della G.;

  • di aver agito con abuso di relazioni di prestazione d'opera.

In Milano dal novembre 1983 al luglio 1984.


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