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Corte di Cassazione: sentenza del 9 febbraio 1995 (prima parte)

Tratto da: Cd Juris Data, Sentenze della Cassazione Penale, testo integrale, 1995-1998 I° sem., Giuffrè Editore.

Ricerca a cura di Floridi L.

 

Cassazione Penale Sezione II

Sentenza n° 5838 del 9.2.1995

Associazione per delinquere
Circonvenzione di persone incapaci
Concorso di persone nel reato
Costituzione della Repubblica Italiana
Libertà di religione
Diritto ecclesiastico
Esercizio abusivo di una professione
Estorsione
Elementi Differenziali e concorso in reati
Truffa


REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte Suprema di Cassazione
SEZIONE II PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.: Dott. Francesco SIMEONE, Presidente; Vittorio PALMISANO, Consigliere; Giorgio DI IORIO; Carlo DAPELO; Pietro Antonio SIRENA, Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

(Omissis)

nonchè dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Milano, in data 5 novembre 1993. Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Pietro Antonio Sirena. Udito il difensore della parte civile, avvocato "E. D. G.". Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Enzo Iannelli, il quale ha concluso chiedendo: a) dichiararsi inammissibili i ricorsi presentati nell'interesse del "C.", del "R.", della "B.", del "G."; b) annullarsi senza rinvio l'impugnato provvedimento in relazione ai reati finanziari in quanto estinti per amnistia; c) rigettarsi tutti gli altri ricorsi. Uditi i difensori degli imputati, avvocati "F. C.", "D. P.", "G. P.", "L. V.", "A. L.", "S. S.", "A. B." e "G. L.", osserva:

1. Fatto

l.1 I fatti che hanno dato origine al presente procedimento. La chiesa di Scientology" ed centri "Narconon"

Il presente procedimento penale ha tratto origine dai comportamenti tenuti da appartenenti alla associazione denominata inizialmente "Hubbard Dianetics Institute" e poi "Chiesa di Scientology", nonché da operatori dei così detti "Centri Narconon". La suddetta associazione venne fondata da uno scrittore di fantascienza americano, Ron Hubbard, che nel 1950 aveva pubblicato il libro "Dianetica: la moderna scienza della salute mentale", nel quale teorizzava che le nostre difficoltà terrene possono essere provocate da immagini negative della mente, i così detti "engrammi", frutto di esperienze dolorose in questa vita o in precedenti reincarnazioni; scopo della dianetica era appunto di eliminare queste immagini negative, che rendono l'uomo "dirty" (sporco), per arrivare ad uno stato definito di "clear" (limpido). La teoria di Ron Hubbard aveva dapprima suscitato un certo interesse negli Stati Uniti, e da quel paese si era successivamente diffusa in Europa, approdando anche in Italia, dove veniva costituito in Milano, in data 20 gennaio 1977, appunto lo "H. D. I.", i cui soci fondatori erano "S. G.", "F. A." e "G. T.". Ben presto, poi, erano stati aperti a Brescia, Bergamo, Novara, Padova, Bologna, Roma, ed altre città minori ulteriori istituti, analoghi a quello milanese, al cui statuto si ispiravano.

I centri Narconon erano, invece, emanazione della "Lega nazionale per una civiltàlibera dalla droga", costituitasi a Milano il 13 ottobre 1982, presieduta dal 1983 in poi da "Z. G.", ed il cui scopo dichiarato era la cura ed il recupero dei tossicodipendenti; i metodi adottati per tale recupero erano stati, peraltro, elaborati dallo Hubbard, e gli operatori dei centri erano per lo più aderenti all'associazione da quest'ultimo fondata.

1.2. Le prime indagini nei confronti dell'associazione

Sin dall'inizio della sua attività lo "H. D. I." suscitò vivaci reazioni, che determinarono numerose indagini da parte di tutti gli organi di polizia giudiziaria nei confronti delle varie sedi dell'organizzazione.

Un primo procedimento venne instaurato nel 1977 per il reato di truffa in seguito ad un esposto da parte dell'Ordine dei medici e di alcuni cittadini, ma venne archiviato. Poco dopo, negli anni 1980 e 1981, la Questura di Milano, la Guardia di Finanza e l'Ispettorato del lavoro iniziarono più approfondite indagini; erano, infatti, pervenute varie segnalazioni anonime, secondo le quali dietro il paravento della ideologia "religiosa", l'associazione raggirava incapaci e minori, «spillando denaro con un riammodernato sistema della "catena di Sant'Antonio"» e sfruttava il lavoro dei dipendenti. Nel corso delle indagini cominciarono, inoltre, a pervenire denunzie di persone che accusavano gli operatori degli istituti di effettuare un vero e proprio "lavaggio del cervello" ai più fragili tra coloro che riuscivano ad adescare, pretendendo dai malcapitati somme ingenti.

A queste denunzie seguirono quelle di altri soggetti, i quali lamentavano per lo più l'insistenza e la petulanza dei detti operatori, che riuscivano in questo modo a fare acquistare loro nuovi corsi sempre più costosi; la loro esosità, che aveva portato le persone che man mano aderivano all'associazione a spendere tutto il loro patrimonio se non addirittura a contrarre debiti; l'estrema difficoltà di avere il rimborso delle somme versate quando non si era ottenuto il servizio, pagato sempre in anticipo, ovvero quando non si era rimasti soddisfatti dei risultati ottenuti (per allettare gli aderenti ad acquistare i corsi ed il materiale vario era, infatti, prevista espressamente la possibilità di rimborso in caso di mancato conseguimento dei successi sperati); il senso di suggestione che gli operatori erano riusciti a creare intorno all'organizzazione, tale da fare apparire il suo abbandono come fonte di gravi mali. Molte doglianze pervennero anche dai familiari degli aderenti all'associazione, i quali lamentavano che i propri congiunti erano divenuti irriconoscibili, al punto da non volere intrattenere più alcun rapporto con coloro che erano estranei all'associazione.

A seguito di alcuni di questi esposti denunzie, vennero intraprese indagini ad opera delle Questure di Bergamo, Brescia, Pordenone, Torino, Padova, Roma, Bologna, Modena e Bolzano, e furono successivamente iniziati vari procedimenti penali per i reati di truffa, esercizio arbitrario della professione medica ed associazione per delinquere. Tutti i predetti procedimenti si conclusero, però, con l'archiviazione ovvero con l'assoluzione dei vari membri dell'associazione, con la sola eccezione di un procedimento instaurato dal Pretore di Modena, la cui sentenza di condanna per i reati di esercizio abusivo della professione di medico e di truffa, venne confermata nei due successivi gradi di giudizio (sia pure mediante l'applicazione di una amnistia).

1.3. Le indagini ad opera del giudice istruttore di Milano

Tuttavia, nel 1986 le indagini ripresero vigore ad opera del giudice istruttore di Milano, il quale sollecitò accertamenti alla Guardia di Finanza non solo sulle varie sedi in cui operava la "Chiesa di Scientology" nel territorio di Milano e dintorni, ma anche sulle altre sedi dell'organizzazione nelle varie regioni d'Italia, nonchè sui vari centri Narconon, legati come si è accennato all'associazione.

Anche riguardo a questi centri si erano, infatti, avute diverse denunzie da parte di familiari di tossicodipendenti, i quali pur avendo pagato costose rette per i figli, ricevendo per lo più assicurazioni circa un loro recupero avevano spesso dovuto riscontrare la permanenza nei loro congiunti dello stato di tossicodipendenza, nonchè le pessime condizioni di vitto, di alloggio e di igiene in cui erano tenuti durante il ricovero.

Con ordinanza sentenza del 3 ottobre 1988, il Giudice istruttore di Milano dispose, tra l'altro, il rinvio a giudizio degli attuali imputati per rispondere dei vari reati rispettivamente attribuiti.

Nel suddetto provvedimento, il menzionato Giudice istruttore, dopo avere compiuto un'ampia ed articolata disamina dell'attività svolta dai seguaci dell'Hubbard non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa, e delle azioni legali intentate contro di loro, ritenne che al di là del dichiarato scopo religioso l'associazione aveva un sostanziale fine di lucro, che si manifestava con la necessità e l'urgenza di vendere a chiunque servizi sempre più costosi, fino ad arrivare all'esaurimento delle risorse patrimoniali dell'acquirente.

Per raggiungere questo scopo - sempre secondo il giudice istruttore - venivano attuate tecniche che - per la loro reiteratezza, continuità e sostanziale aderenza ai principi di Ron Hubbard - non potevano essere considerate occasionali e devianti ad opera di qualche singolo operatore.

In particolare, nel provvedimento istruttorio si metteva in evidenza - sulla base delle testimonianze assunte, delle intercettazioni telefoniche compiute e della documentazione acquisita - che le condotte dei vari singoli operatori si erano estrinsecare sostanzialmente:

  • nel catturare l'interesse delle persone verso l'organizzazione attraverso un test sulla personalità (privo di qualsiasi validità scientifica) e prospettando, quindi, un miglioramento della "qualità della vita" e della "salute mentale" attraverso l'adesione all'associazione;

  • nell'assillante pressione esercitata sulle predette persone - attraverso continui contatti personali e telefonici a tutte le ore del giorno e della notte - affinchè sottoscrivessero l'acquisto di corsi di vario tipo e livello, con i quali - a loro dire - avrebbero potuto conseguire i predetti miglioramenti; benché - nel sottoporre taluna delle predette persone, manifestamente affette da malattia mentale, a lunghe ed estenuanti sedute, chiamate di "auditing", tenute da personale del tutto squalificato;

  • nel vincere eventuali resistenze oltre che con simili sedute, in cui veniva utilizzato un apparecchio di nessun pregio, chiamato "E meter", con la falsa prospettazione di un suo effettivo valore scientifico (che consentiva di vendere l'apparecchio a prezzi di gran lunga superiori al suo reale costo), anche con saune protrattesi per ore, malgrado il manifesto stato di prostrazione dei pazienti;

  • nel prendere, durante le sedute di cui sopra, appunti sulle dichiarazioni dei pazienti su propri fatti strettamente riservati e conservarli, unicamente alle confessioni scritte fatte loro redigere, in cartelle (i così detti "folders"), che potevano essere trasmesse, per un loro eventuale utilizzo ad un ufficio investigativo dell'organizzazione (Guardian Office);

  • nell'imporre a chi intendeva proseguire i corsi la sottoscrizione di dichiarazioni di "successo", da appendere in bacheca per suggestionare favorevolmente eventuali altri adepti;

  • nell'adottare estenuanti tecniche defatigatorie nei confronti di chi chiedeva rimborsi delle somme versate, sia dichiarandosi sempre incompetenti per un cambiamento del responsabile, sia imponendo la compilazione di lunghi e complessi formulari, sia sottoponendo il richiedente ad estenuanti interrogatori sui motivi che avevano determinato la sua richiesta, sia infine prospettando mali gravi per chi abbandonava l'organizzazione.

Poiché le predette condotte dovevano considerarsi frutto delle direttive impartite nell'ambito dell'organizzazione ai vari adepti ed integravano estremi di reato, il Giudice istruttore ravvisava di conseguenza nella struttura dell'organizzazione volta alla perpetrazione dei predetti reati - la sussistenza del delitto di associazione per delinquere che ascriveva a tutti i membri dell'associazione, i quali avevano rivestito all'epoca ruoli di responsabilità a vario livello nonchè a tutti quegli operatori che in concreto avevano posto in essere i comportamenti illeciti sopra descritti.

In conseguenza di questa impostazione, il Giudice istruttore imputava anche alle varie persone che si erano succedute nella legale rappresentanza dell'associazione la mancata denuncia, ai fini IRPEG, dei redditi degli anni 83-86, attesa la natura commerciale dell'attività dell'associazione stessa, nonchè il reato di esercizio arbitrario della professione medica, sul rilievo che essi sostanzialmente avevano assicurato benefici anche fisici con il loro trattamento e avevano di fatto esercitato un'attività pseudo terapeutica.

Quanto ai singoli episodi denunciati dalle persone offese, il giudice istruttore operò una discriminazione nel senso di escludere qualsiasi rilevanza penale a tutti quei fatti denunciati, nei quali una persona adulta e priva di deficienze psichiche aveva liberamente acquistato - anche a caro prezzo - servizi dall'organizzazione, pur non avendone successivamente goduto ovvero non rimanendone soddisfatta.

Ravvisò, invece, estremi di reato in tutti quei casi in cui un soggetto aveva compiuto una disposizione patrimoniale a favore dell'associazione, sia perché aveva subito pressioni ed intimidazioni di varia natura, sia perché non era stato in grado di autodeterminarsi per la sua giovane età ovvero perché incapace di intendere o di volere, sia, infine, perché gli era stata prospettata una falsa rappresentazione della realtà.

Conseguentemente il Giudice istruttore, compiuta l'istruzione, con ordinanza del 3 ottobre 1988, dispose il rinvio a giudizio avanti al Tribunale di Milano degli attuali imputati, quali responsabili dei reati loro rispettivamente attribuiti.

1.4. La sentenza del Tribunale di Milano

Dopo un dibattimento di primo grado protrattosi per oltre due anni, il Tribunale di Milano, con sentenza del 2 luglio 1991, sostanzialmente ribaltò la prospettazione accusatoria espressa nell'ordinanza di rinvio a giudizio.

Innanzi tutto, infatti, escluse che - al di là di un giudizio morale sull'associazione - si potesse ritenere che la stessa avesse avuto le caratteristiche proprie di un'associazione per delinquere, in quanto aveva uno scopo sociale perfettamente lecito, come si rilevava dal suo stesso statuto, ed aveva agito in sostanza per il perseguimento di questi fini.

Riconobbe, tuttavia, che nell'ambito dell'organizzazione si erano verificate alcune condotte illecite; ritenne, però, che si era trattato di comportamenti devianti dovuti a singoli membri dell'associazione, e fondò tale suo convincimento sul rilievo che mancava ogni prova di un collegamento tra questi fatti illeciti e le direttive generali da parte dei responsabili dell'organizzazione.

Il Tribunale, inoltre, ritenne insussistenti i reati concernenti le violazioni tributarie, considerando l'associazione un ente morale, le cui eventuali attività commerciali, rientrando nell'ambito di vendite di libri o servizi ai propri aderenti, non dovevano essere assoggettati all'IRPEG.

Del pari assolse gli imputati dal delitto di cui all'articolo 348 C.P., sul rilievo che gli operatori si erano limitati a fornire vitamine, medicamenti che non possono cioè avere alcun effetto nocivo anche se presi in dosi massicce, e a prescrivere saune, attuate però con un previo controllo medico sulle condizioni di salute del paziente, e che conseguentemente non era stata posta in essere dai membri dell'organizzazione alcuna attività terapeutica in senso stretto.

Quanto ai singoli episodi il Tribunale non configurò alcuno dei fatti estorsivi contestati (con eccezione dei capo 3, in danno del "B."), assumendo che o i mali prospettati non dipendevano dalla volontà del singolo operatore o comunque le pressioni esercitate non erano tali da rientrare nelle ipotesi di violenze o minacce.

Escluse, inoltre, la sussistenza del reato di circonvenzione di incapace in tutti quei casi in cui non si era potuto eseguire la perizia medico psichiatrica, che avesse accertato l'esistenza di una patologia psichica; del pari ritenne non ravvisabili i reati di truffe nelle ipotesi in cui non v'era la certezza che fosse stato assicurato - contrariamente al vero - un buon esito del trattamento.

In tal modo delimitata la configurabilità di ipotesi criminose commesse da operatori di Scientology, il Tribunale di Milano ritenne la sussistenza di condotte penalmente rilevanti nei seguenti casi: - nel capo 2 in danno della "C.", nei limiti di una circonvenzione di incapace nei suoi confronti; - nel capo 3: estorsione al danni della "B."; - nel capo 4: truffa aggravata al danni della "C." (così modificata l'originaria imputazione di tentata estorsione); - nel capo 5: circonvenzione di incapace e violenza privata ai danni del "M."; - nei capi 8, 9, 13, 14, 16, 19, 25, 27 circonvenzione di incapace rispettivamente in danno di "F.", di "V." (nei limiti del tentativo), di "B.", della "G.", della "U. P.", di "M.", di "F." e di "S."; - nel capo 15: truffa in danno della "Z." (modificata l'originaria imputazione di cui all'articolo 643 C.P.); - nel capo 24: violenza privata ai danni della "G." (con assoluzione per insussistenza del fatto in ordine al reato di cui all'articolo 643); - nel capo 26: truffa in danno di "B.", modificata l'originaria imputazione di cui all'articolo 643; - nei capi 28 e 29; maltrattamenti in danno rispettivamente del "P." e di giovani inviati a Copenhagen; e infine nei capi 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38: truffe in danno rispettivamente di "D'A.", della "B.", di "M.", dei "B.", di "DI M.", dei "B." e dei "C.".

Ciò premesso il Tribunale, tuttavia, escluse la colpevolezza - per i predetti fatti - sia di coloro che erano stati imputati nella loro qualifica di responsabili dell'organizzazione, in mancanza di prove che i singoli operatori avessero agito in esecuzione di loro direttive, sia di quegli operatori che - pur essendo intervenuti nel corso del trattamento subito dalla persona offesa - non risultassero avere posto in essere attività che di per sé violavano la disposizione penale, non potendosi ravvisare un collegamento tra tutte le diverse condotte degli appartenenti allo "staff" in relazione ad un caso specifico; ed escluse, inoltre, l'esistenza di tutte le aggravanti contestate, con la sola eccezione di quelle di cui all'articolo 61 nn. 7 e 11 C.P..

Il Tribunale di Milano, pertanto, dichiarò "T. G." e "N. M." colpevoli del reato sub 14 (caso "G."), "P. M." del reato sub 25 (caso "F."), "P. C." del reato sub 28 (caso "P."), "C. G." e "C. G." del reato sub 19 (caso "M."), "C. T." del reato sub 2 (caso "C."), e condannò, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante contestata, il "T.", il "N.", il "P." e il "C." alla pena di anni due di reclusione e di lire 1.400.000 di multa ciascuno, i due "C." alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione e di lire 300.000 di multa ciascuno ed il "P." alla pena di un anno di reclusione, con i doppi benefici di legge per i "C." e l'applicazione per gli altri del condono.

Quanto ai reati di truffa - che ravvisava a carico di "R.N." per i capi 34 e 35, del "N.", per i capi 35 e 37, della "G." per il capo 4 (nei limiti del tentativo), del "P." per i capi 4 e 26 - nonché al reato di tentata circonvenzione di incapace a carico di "R. G.", il Tribunale ne dichiarò l'estinzione per intervenuta amnistia.

1.5. La sentenza della Corte di appello di Milano

Contro tale decisione proposero appello gli imputati nei cui confronti v'era stata affermazione di responsabilità, nonché il pubblico ministero e la parte civile, Ministero delle Finanze.

La Corte di appello di Milano, ribaltando a sua volta la prospettazione dei giudici del primo grado, ed accogliendo in larga misura le richieste del pubblico ministero, con sentenza del 5 novembre 1993, confermò, anzitutto, l'applicazione dell'amnistia per i delitti di truffa e per il reato di esercizio abusivo della professione medica attribuiti agli imputati, e dichiarò molti tra costoro responsabili del delitto di associazione per delinquere, di vari reati di estorsione sia tentata che continuata e di circonvenzione di incapace, nonchè dei reati tributari, condannandoli alle pene di cui al dispositivo della citata sentenza.

2. Il ricorso per cassazione

2.1. I soggetti che l'hanno proposto.

Avverso la decisione della Corte di appello di Milano hanno proposto ricorso per cassazione i seguenti imputati: "A. M.", "B. F.", "B. M.", "B. M. E.", "B. A.", "B. G.", "B. B.", "B. L.", "B. L.", "C. G.", "C. F.", "C. F.", "C. A.", "C. G. S.", "C. R.", "C. C.", "C. G.", "C. T.", "C. M.", "C. G.", "C. G.", "C. P.", "D. M.", "D. L. E.", "D. Z. A.", "DI R. M.", "F. G.", "F. M. M.", "F. M.", "F. A. M.", "G. I.", "G. M.", "G. T.", "G. A.", "L. L.", "LA V. A. I.", "L. F.", "L. I.", "M. L.", "M. C.", "M. B.", "M. A.", "N. M.", "P. P.", "P. M.", "P. C.", "P. I.", "P. P.", "P. C.", "P. M.", "R. N.", "R. G. M.", "R. G.", "S. G.", "S. R.", "S. C.", "T. D.L.", "T. L.", "T. G.", "T. B.", "V. B.", "V. L.", "V. I.", "T. M.", "Z. G." nonché il Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano.

Il contenuto di tali ricorsi (che per gli imputati sono stati compilati dai rispettivi difensori) sarà riassunto nel proseguo, per consentirne una rapida consultazione quando, nella parte motiva di questa sentenza, si affronteranno le singole censure mosse dai vari prevenuti, e spesso comuni a molti di loro.

2.2. Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica di Milano

Il Procuratore generale della Repubblica di Milano, in data 8 novembre 1993, aveva dichiarato di proporre ricorso nei confronti di tutti gli imputati, ma successivamente, nel ricorso depositato il 10 marzo 1994, ha limitato l'impugnazione alle sole posizioni degli imputati "B. G.", "C. T.", "P. C.", "P. C.", "T. D. L." e "M. A." in relazione al capo 2) (estorsione in danno di "C. C."), e "B. M.", "C. F.", "C. S." e "T. G." in relazione al capo 10) (estorsione in danno di "G. M."). Il rappresentante della pubblica accusa deduce in particolare:

1) Con riferimento all'estorsione in pregiudizio di "C. C.", l'erronea applicazione della legge penale; assume il ricorrente che i giudici della Corte di appello di Milano avrebbero errato nel confessare la responsabilità degli imputati per il meno grave delitto di circonvenzione di incapace, già ritenuto dal Tribunale, e a non accogliere l'appello del pubblico ministero, osservando che, nella specie, sarebbe mancata l'ingiustizia del profitto; ed infatti, per il ricorrente, «il profitto altrui deve considerarsi ingiusto non solo quando sia senza causa, ma anche quando sia il corrispettivo di una causa ingiusta". Detti giudici avrebbero inoltre errato nel non valutare come la condotta minacciosa fosse la causa unica di quell'esborso ulteriore, sicchè dalla circonvenzione di incapace, che richiede solo una condotta abusante e truffaldina, gli agenti avevano travalicato i limiti di un consenso sia pure viziato fino ad ottenere un'adesione della "C." per ulteriori prestazioni nella quale era totalmente assente ogni connotazione volitiva quale risultato di una scelta».

2) Con riferimento all'estorsione in pregiudizio di "G. M.", il travisamento del fatto; per il ricorrente, i giudici dell'appello - assolvendo il "B.", il "C.", il "C." ed il "T." per non avere commesso il delitto loro contestato al capo 10, sul presupposto che gli elementi di collegamento tra il caso in discussione e i suddetti imputati mancavano - avrebbero omesso di valutare i documenti in atti e di trarre dagli stessi le dovute conseguenze. In particolare non avrebbero considerato che all'epoca dei fatti il "C." era inserito nel "Guardian office", e che il "C." era un "Commanding officer", e che i due, è «nella loro qualità, avevano partecipato a momenti amministrativi importanti e significativi per il dipanarsi della vicenda». Ma, secondo il rappresentante della pubblica accusa, la corte avrebbe «travisato i fatti anche con riferimento alle condotte estorsive successivamente poste in essere dopo il giugno 1984, quando il "G." era ormai più gravemente ammalato e veniva sottoposto a pressioni continue perché facesse nuovi esborsi e partecipasse a nuovi corsi»; infatti, in tale periodo la parte offesa era «stata sottoposta a cicli di etica per le intemperanze di cui si era reso protagonista» e i giudici della Corte non avrebbero adeguatamente valutata la documentazione relativa a tali episodi, per trarne le dovute conseguenze in ordine alle posizioni del "B." e del "T.".

2.3. Il ricorso dell'avvocato "G. L."

L'avvocato "G. L." ha proposto ricorso nell'interesse di "B. M.", "B. A.", "B. G.", "B. B.", "C. F.", "C. G. S.", "C. C.", "D. L. E.", "F. M. M.", "G. M.", "G. T.", "L. L.", "M. L.", "M. A.", "N. M.", "P. I.", "P. P.", "R. N.", "R. G. M.", "R. G.", "S. G.", "S. C.", "T. B.", "V. B.", "V. L." e "V. I." deducendo:

1) Nullità dell'istruzione per inesistenza o invalida proposizione dell'azione penale da parte del pubblico ministero. Secondo il ricorrente la richiesta di formalizzazione del procedimento penale effettuata dal sostituto procuratore della "R. di M.", "L. D. R.", in data 31 ottobre 1981, conterrebbe un valido impulso processuale solo i reati di cui agli articoli 640, 112 n. 1, C.P. e 1 legge 159-76, pur se il rappresentante della pubblica accusa aveva richiesto l'invio delle comunicazioni giudiziarie anche in ordine al delitto di cui all'articolo 416 C.P.; e ciò in quanto, essendosi egli riferito alla missiva di un Pretore che per tale reato non aveva mosso alcuna contestazione, mancherebbe nella specie «quel minimo di enunciazione dei termini essenziali dell'imputazione di cui al articolo 416 C.P., ritenuto indispensabile da dottrina e giurisprudenza nella richiesta di istruzione formale perché l'azione penale sia effettivamente esercitata dal pubblico ministero, e non delegata al giudice istruttore che diverrebbe giudice accusatore». Né le comunicazioni giudiziarie successivamente inviate sarebbero idonee a sanare le precedenti nullità, perché si fonderebbero «sui risultati di un indagine radicalmente nulla, cioè su tutte quelle prove acquisite dal giudice istruttore in modo nullo».

2) Nullità delle comunicazioni giudiziarie perché tardive e prive degli elementi essenziali di cui all'articolo 304 c.p.p. del 1930. Tali comunicazioni si presenterebbero «generiche, senza indicazione della data e del fatto reato», e sarebbero state notificate dopo che già era stata svolta dal giudice istruttore un'intensa attività di indagine a carico degli imputati.

3) Nullità della perizia sull'E-meter perché prova illecita acquisita in violazione dell'articolo 19 della Costituzione e quindi dell'ordinanza di rinvio a giudizio perché fondata su atti istruttori nulli. Poiché l'E-meter viene considerato dalla Chiesa di Scientology come uno strumento liturgico, l'indagine su di esso effettuata dal perito di ufficio sarebbe precluso dall'articolo 19 della Costituzione che garantisce il diritto dei cittadini di professare liberamente la propria fede religiosa, di farne propaganda e di esercitarne il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. L'accertamento sull'E-meter non riguardava il buon costume e, conseguentemente, per il ricorrente, avrebbe comportato «una valutazione che comunque incide sul credo e sui valori religiosi» e che contrasterebbe, pertanto, con il dettato della citata norma costituzionale.

4) Nullità dell'istruttoria in relazione all'articolo 416 C.P. e della perizia sull'E-meter per violazione degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione. Gli imputati, secondo il ricorrente, risponderebbero del reato di associazione per delinquere «per il fatto di essere stati responsabili legali delle associazioni "Chiesa di Scientology" operanti in Italia: enti che statutariamente si definiscono con fini di religione e che sono considerati tali da una moltitudine di fedeli»; presupposto motivato di una tale imputazione sarebbe, peraltro, «l'asserito disvalore etico e scientifico dei principi e dei riti religiosi di Scientology scritture e relativo studio, "auditing" ed E-meter, "purification", tutte finalizzate alla ricerca del "thetan" o spirito immortale) considerate attività commerciali e mediche, quindi offerte truffaldine finalizzate alla commissione di reati contro il patrimonio, reati fiscali, etc,». Ora, poiché «la Costituzione Italiana, a tutela della piena libertà religiosa, con l'articolo 19 ha escluso che i principi ed i riti religiosi, professati in forma individuale o associata, possano essere sottoposti a controllo sotto il profilo dell'ordine pubblico», ne conseguirebbe che «tutti gli atti di polizia giudiziaria ed istruttori, comprese le perizie, compiuti al fine di esaminare e contestare la validità dei principi e dei riti religiosi, sono atti illeciti perché compiuti in violazione delle norme costituzionali e quindi nulli ed inutilizzabili».

Alla stregua di tale argomentazione il ricorrente ha chiesto in via principale che questa Corte:

  • «dichiari la nullità di tutti gli atti compiuti al fine di valutare i principi ed i riti della religione di Scientology, stabilendone la non utilizzabilità per ogni fine, compreso quello relativo alla contestazione agli imputati del reato di cui all'articolo 416 C.P.;

  • dichiari che le leggi 1159-29 e 289-3 CN non sono applicabili alle confessioni religiose, come quella di Scientology, che non hanno sottoscritto intese con lo Stato ed in particolare che l'articolo 1 della legge 1159-29 è inapplicabile perché in evidente contrasto con l'articolo 8, commi 1 e 2, e con l'articolo 19 della Costituzione;

  • dichiari non contestabile l'ipotesi di reato di cui all'articolo 416 C.P., così come motivata, che si identifichi con la struttura sociale ed organizzativa di un'associazione religiosa».

Mentre in via subordinata il ricorrente ha chiesto che la Corte «trasmetta gli atti alla Corte costituzionale perché accerti e dichiari:

  • la incostituzionalità dell'articolo 1 della legge n. 1159-29 perché in contrasto con l'articolo 8, comma 1 e 2 e l'articolo 19 della Costituzione;

  • la incostituzionalità dell'articolo 416 C.P., se riferito ad un'associazione religiosa.

5) Nullità dell'istruzione in riferimento al mancato deposito di tutti gli atti ed i documenti sottoposti a sequestro e formanti il fascicolo del processo. Il ricorrente assume che i documenti dell'associazione, i libri, i verbali nonchè tutta la documentazione sequestrata non sarebbe stata messa a disposizione dei difensori, con una conseguente lesione del diritto di difesa.

6) Nullità della contestazione di cui al capo 43 perché si caratterizza indeterminata (esercizio abusivo della professione medica) mancando la data della commissione del reato attribuito agli imputati. Secondo il ricorrente, i prevenuti non avrebbero avuto «la possibilità di praticare una valida difesa, essendo indeterminato il momento consumativo del reato».

7) Nullità dell'intera istruttoria relativa alla posizione degli imputati, quali autori mediati, in quanto gli autori immediati, dichiarati non punibili, non sono stati interrogati o sono stati interrogati senza l'assistenza del difensore. Secondo il ricorrente, l'escussione di alcuni soggetti (dichiarati non punibili ex articolo 48 C.P.), i quali avrebbero concorso nei reati ascritti agli imputati "B.", "D. L.", "F." e "G.", avvenuta in assenza di difensore, costituirebbe una nullità assoluta che può essere eccepita da chiunque.

8) Nullità derivante dalla irregolarità delle notifiche dell'atto di appello del pubblico ministero proposto contro gli imputati "B." e "B.", con conseguente inammissibilità dello stesso. Poiché l'atto di appello, malgrado il disposto dell'articolo 171 c.p.p. del 1930, non sarebbe stato notificato al domicilio eletto dei suddetti prevenuti, secondo il difensore l'impugnazione sarebbe inammissibile.

9) Inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero per carenza di specificità e genericità dei motivi, in violazione dell'articolo 201 C.P.P.. I motivi di appello proposti dal pubblico ministero, secondo il ricorrente, avrebbero considerato soltanto la parte generale della sentenza di primo grado, senza analizzare la parte riguardante i fatti specifici, oggetto delle varie imputazioni e le conseguenti statuizioni.

A nulla varrebbe, peraltro, il richiamo alle considerazioni generali, svolte nella requisitoria di primo grado, senza aggiungere altro in proposito, soprattutto in relazione alla ricostruzione dei fatti reato, che sono stati oggetto dei singoli capi d'imputazione. E ciò perché un richiamo generico ad argomentazioni già svolte in sede di requisitoria non potrebbe - per il ricorrente - essere considerato come valido motivo di appello ad una sentenza, in quanto le stesse argomentazioni non possono riferirsi alla sentenza stessa, che si forma in un momento successivo.

10) Difetto di correlazione tra accusa contestata e sentenza, con violazione dell'articolo 477, comma 2, c.p.p. del 1930. Per tale motivo di ricorso, l'avvocato "L." si è riportato a quello redatto dall'avvocato "L. V." sullo stesso argomento.

11) Esercizio da parte del giudice di potestà non riconosciute dalla legge. Assume il ricorrente che il giudice di secondo grado «è pervenuto alla condanna di un gran numero di imputati, per la violazione dell'articolo 416 C.P., partendo da un presupposto viziato: l'esercizio di potestà non riconosciute. Le ragioni di fondo di questa condanna partirebbero dalla convinzione che Scientology non sia una religione, ma un'entità commerciale, e che, nell'espletamento di tale vendita, si sia adottato un metodo ritenuto illecito, frutto di un preventivo accordo degli organizzatori e di direttive da essi impartite». Ed invece, l'affermazione che Scientology sia un'entità commerciale contrasterebbe con tutta la documentazione in atti, dalla quale si può ricavare la considerazione in cui è tenuta quella "chiesa" da altri stati, da altre magistrature, dagli studiosi e dalle enciclopedie di tutto il mondo.

I giudici della Corte di appello non avrebbero valutato queste risultanze processuali e non avrebbero motivato adeguatamente in merito, avendo presupposto l'inesistenza di un qualsiasi significato fideistico delle pratiche religiose di Scientology. Senonché, per il ricorrente, un tipo di indagine come quella compiuta dalla Corte di Appello di Milano sarebbe sottratta alla potestà giurisdizionale e sarebbe contraria ai principi di libertà sanciti dalla Costituzione, al giudice sarebbe, infatti, sottratto il potere di sindacabilità delle credenze altrui e conseguentemente la valutazione della pratica attraverso la quale il soggetto attua la sua credenza, potendo egli solo prendere atto che quel tipo di pratica è ritenuta il mezzo attraverso il quale si attua il culto per il credente, e conseguentemente dovendo rispettarla.

12) Erronea applicazione della legge penale processuale in relazione agli articoli 462 e 466 bis c.p.p. del 1930 - lettura di deposizioni testimoniali vietate a pena di nullità - omessa indicazione degli atti utilizzati per la decisione. I giudici della Corte di appello, secondo il ricorrente, avrebbero fondato la loro decisione utilizzando indifferentemente ogni testimonianza resa sia indipendentemente dalla oggettiva lettura di esse in primo grado, e quindi in violazione dell'articolo 466 bis c.p.p. del 1930.

13) Erronea applicazione della legge penale in relazione all'articolo 110 C.P. - mancanza di motivazione sulla affermazione di responsabilità penale a titolo di concorso morale - contraddittorietàd ella motivazione e travisamento dei fatti - omessa considerazione di circostanze rilevanti. I giudici della Corte di Appello di Milano avrebbero affermato la colpevolezza dei vertici della chiesa di Scientology in Italia anche per i reati commessi da altri soggetti facenti parte dell'organizzazione, sulla base della loro posizione, e senza motivare in ordine all'esistenza degli elementi richiesti per configurare la responsabilità ex articolo 110 C.P..

Eppure, gli stessi avevano accolto il principio secondo il quale non può automaticamente discendere la responsabilità penale a titolo di concorso morale per il solo fatto di ricoprire un ruolo nell'organizzazione; sennonché, partendo dal presupposto della condanna nella fase istruttoria che dibattimentale, per il reato di associazione per delinquere essi sono arrivati alla conclusione opposta che, ogni qualvolta vi è un elemento generico ed indiretto che colleghi il responsabile legale ad un episodio criminoso, egli ne risponda a titolo di colpa"; e tutto ciò sarebbe in contrasto con l'articolo 27 della Costituzione e con i principi stabiliti dalla Corte di Cassazione.

14) Erronea applicazione della legge penale - difetto di motivazione e travisamento del fatto - violazione dell'articolo 192 c.p.p. sul capo 43. Assume il ricorrente che la Corte avrebbe fondato la sua decisione in ordine al reato di esercizio abusivo della professione medica «sul fatto che le parti lese ed i familiari percepivano come terapeutiche le pratiche di auditing» e di "purificazione", che "N." aveva parlato esplicitamente ed inequivocabilmente di guarigione come conseguenza della partecipazione ai corsi predisposti dall'organizzazione, e che "P." aveva ripetutamente usato la parola "terapia". Ma in tal modo la Corte avrebbe omesso di valutare tutte le risultanze processuali che riferiscono sulla pratiche, definendole religiose, e sulle finalità di esse, considerate mezzo per il raggiungimento degli scopi di Scientology, giungendo ad una motivazione illogica che realizzerebbe un travisamento dei fatti: ciò che sarebbe religioso per i fedeli, per la dottrina e per la stragrande maggioranza dei testimoni, che hanno riferito sull'"auditing" e sulla "purificazione", diverrebbe in tal modo medico per deduzione.

In ogni caso, i giudici della Corte di Appello di Milano avrebbero omesso di motivare sull'elemento soggettivo del reato di esercizio abusivo della professione medica ed avrebbe affermato apoditticamente che le pratiche poste in essere dai prevenuti avrebbero dato luogo ad esercizio abusivo della professione sanitaria, senza indicare però quali pratiche mediche gli imputati avrebbero in concreto svolto e senza motivare le ragioni per cui ai singoli imputati era stato attribuito il reato in questione, né quando costoro l'avrebbero commesso e in danno di chi.

15) Erronea applicazione della legge penale - difetto di motivazione e travisamento del fatto - mancata considerazione di circostanze rilevanti - violazione dell'articolo 192 c.p.p. vigente, sul capo 42. I giudici della Corte di appello, secondo il ricorrente, avrebbero errato anzitutto nel modificare l'originaria impostazione del reato di associazione per delinquere - che era stato attribuito ai presidenti ed ai vice presidenti dell'associazione e ad alcuni operatori, ai quali erano stati contestati specifici reati ritenendo che del fatto dovessero rispondere non i vertici dell'ente, ma coloro che ricoprivano altre funzioni nell'organigramma interno o nel Consiglio esecutivo; in tal modo essi avrebbero, infatti, violato il disposto dell'articolo 477 c.p.p. del 1930, pervenendo ad una condanna sulla prospettazione del fatto diversa da quella indicata nell'originaria imputazione.

Ma detti giudici avrebbero inoltre fornito una motivazione illogica, individuando lo scopo dell'accordo criminoso nel fine «dell'acquisizione di sempre maggior denaro», e non in quello di commettere una serie indeterminata di delitti; e non prendendo in considerazione, come aveva fatto il Tribunale, la circostanza che i reati sarebbero stati il «frutto esclusivo di iniziative intraprese da alcuni operatori per troppo zelo e per cattiva interpretazione delle direttive dell'Hubbard». La sentenza, inoltre, sarebbe carente di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, non avendo fornito le ragioni del convincimento dei giudici relativamente «alla consapevolezza in ciascun associato, di partecipare ad un programma criminoso, indipendentemente dalla commissione dei reati fine», ed all'affectio societatis.

La motivazione sarebbe addirittura «inesistente in ordine all'assunto che i vertici dell'organizzazione avrebbero svolto un'opera di programmazione e di proposizione delle condotte incriminate»; e sarebbe carente nella parte in cui avrebbe cercato di dimostrare che le singole violazioni dei vari operatori rappresentavano una prassi generalizzata -, in tale ultima ipotesi, infatti, avrebbe fatto riferimento a deposizioni rese davanti alla polizia giudiziaria, nella fase istruttoria, delle quali non poteva essere data lettura ai sensi dell'articolo 462 c.p.p. del 1930. Mentre, al contempo, i giudici della Corte avrebbero omesso di valutare le numerosissime testimonianze di persone che si erano dichiarate soddisfatte dell'associazione, circostanza questa che, ad avviso del ricorrente, renderebbe ancora più illogica la motivazione del provvedimento impugnato. La Corte di merito, poi, oltre a motivare illogicamente la condanna in base alla semplice posizione degli imputati all'interno dell'associazione, non avrebbe compiuto i dovuti accertamenti sulla «effettiva esistenza dell'incarico ricoperto dai prevenuti, sulla durata dell'incarico stesso e sulla effettiva funzionalità del Consiglio esecutivo e consultivo».

Infine, per il ricorrente, sarebbe apodittica l'affermazione dei giudici di secondo grado, secondo cui filo scopo dell'associazione era quello di acquisire denaro, erroneamente sostenuta - alla pagina 78 del provvedimento impugnato - con una lettura distorta delle direttive dell'Hubbard; detti giudici, peraltro, avrebbero «enfatizzato solo le entrate, pur sapendo dalla documentazione che tutto veniva speso e che non vi sarebbe prova di distrazione di denaro».

16) Erronea applicazione della legge 516 del 1982, dell'amnistia di cui all'articolo 1, comma 4, del D.P.R. 23 del 1992 ovvero dell'amnistia di cui al D.P.R. 75 del 1990 - difetto di motivazione e travisamento dei fatti violazione dell'articolo 192 c.p.p. vigente sul capo 40. La Corte di merito avrebbe fondato la decisione sul punto «sulla valutazione di uno scritto a firma "L.", rinvenuto in occasione del sequestro di documenti in via Zurigo, a "M.", nonché sulla inesattezza giuridica del termine "donazione", usato dagli Scientology per individuare le contribuzioni o i versamenti in genere di somme di denaro da parte degli adepti e sulla esistenza di una clausola "soddisfatti o rimborsati", riportata in calce alle fatture emesse dall'associazione». Secondo il ricorrente, «con una scarna, illogica e contraddittoria motivazione in ordine al significato di questi tre dati, la Corte è giunta alla conclusione di escludere che le operazioni di vendita siano conformi alla finalità istituzionale, facendone derivare, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, la non applicabilitàal caso dell'articolo 20 D.P.R. 598-73».

In tal modo i giudici della Corte non avrebbero tenuto conto del vero significato che le associazioni religiose attribuiscono al termine "donazione", che sarebbe quello di controprestazione per un servizio religioso; avrebbero, inoltre, per quanto concerne la clausola "soddisfatti o rimborsati" omesso di valutare che la chiesa di Scientology concede la facoltà di richiedere le somme in restituzione a coloro i quali «non essendo più d'accordo con le sue norme e dottrine» recedono dall'associazione. Un'adeguata valutazione delle prove testimoniali e documentali in atti avrebbe, per il ricorrente, giustificato una diversa motivazione della sentenza; in ogni caso la Corte avrebbe errato a considerare le pratiche di Scientology prive di finalità religiose e quindi ad escluderle come mezzi diretti al raggiungimento degli scopi dell'ente, scambiando il beneficio conseguente ad ogni "vendita" con il "profitto", e ritenendo erroneamente che quest'ultimo fosse il fine istituzionale dell'ente. «L'affermazione della Corte che il fine della chiesa di Scientology sia il 'business' è - per il ricorrente - illogica e immotivata, frutto della distorsione dei fatti e della demonizzazione del denaro in capo ad un ente religioso minoritario». Proprio a causa di tale demonizzazione, i giudici della Corte avrebbero definito, in contrasto con l'insegnamento della Corte costituzionale, la chiesa di Scientology un ente commerciale, e, conseguentemente avrebbero disapplicato la norma dell'articolo 20 del D.P.R. 597 del 1973, non accogliendo la richiesta subordinata di applicazione dell'amnistia, che, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 75 del 1990, dovrebbe essere concessa per i reati commessi da enti che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

La Corte, infine, avrebbe errato nell'attribuire agli imputati la responsabilità del reato di cui al capo 40 per tutto il periodo in contestazione, in quanto non avrebbe tenuto conto della circostanza che ciascuno dei prevenuti ricoprì la carica di presidente dell'associazione per un periodo di tempo limitato, e che la sua responsabilità non potrebbe in alcun caso riferirsi a periodi di tempo diversi.

17) Erronea applicazione della legge penale - difetto di motivazione e travisamento del fatto - omessa considerazione di circostanze rilevanti - violazione dell'articolo 110 C.P. in riferimento al capo 2. La Corte di merito avrebbe errato nell'affermare la responsabilitàdella "B." e della "M." in ordine ai delitti in danno della "C." e della "C.", derivandola dalla posizione ricoperta dalle imputate all'interno dell'associazione. Per il ricorrente non può costituire, infatti, una valida motivazione di responsabilità l'assunto secondo cui le due imputate suddette, poiché ricoprivano ruoli di rilievo all'interno dell'associazione, non potevano non essere a conoscenza delle condotte illecite poste in essere da altri.

18) Erronea applicazione della legge penale - difetto di motivazione e travisamento del fatto - omessa considerazione di circostanze rilevanti in relazione al capo 6. Anche nella fattispecie relativa ai delitti in danno del "M.", per il ricorrente, i giudici della Corte dì appello avrebbero affermato la responsabilità penale di "S. G.", facendola derivare dalla sua posizione all'interno dell'associazione senza individuare alcun elemento oggettivo collegabile alla condotta dell'imputato e senza individuare un comportamento dello stesso che dimostri la sua partecipazione o il concorso nel delitto attribuito ad altri, o almeno la sua conoscenza del fatto.

La Corte avrebbe, poi, omesso di prendere in considerazione la significativa circostanza, riferita dallo stesso "M.", che quando l'associazione si era accorta che mancava l'autorizzazione dei genitori del giovane aveva, preteso la regolarizzazione.

19) Erronea applicazione della legge penale mancanza di motivazione - travisamento del fatto - omessa considerazione di circostanze rilevanti in ordine al reato di circonvenzione di incapace di cui al capo 9. I giudici della Corte di merito, per il ricorrente, avrebbero errato nell'affermare la responsabilità penale di "R. G. M." in ordine al reato di circonvenzione di incapace ai danni di "V. M.", in base alla testimonianza di "R. A.", secondo cui il contributo dato dal "R." per convincere il "V." a sborsare il denaro sarebbe stato determinante; essi, infatti, non avrebbero tenuto conto della circostanza che la stessa parte offesa aveva riferito ai giudici che era stato solo il fratello a chiedergli i soldi, e non avrebbero valutato che la "R." sarebbe inattendibile in quanto avrebbe raccontato sul punto fatti non avvenuti alla sua presenza, ma conosciuti de relato da altra persona, tale "B.", non sentita nel processo.

20) Erronea applicazione della legge penale - difetto di motivazione e travisamento dei fatti - omessa considerazione di circostanze decisive per il giudizio sul capo 10. La motivazione della sentenza di secondo grado in ordine alla responsabilità di "N. M." per il reato di circonvenzione di incapace in pregiudizio di "G. M." sarebbe illogica e contraddittoria perché nulla direbbe sulle ragioni in base alle quali l'imputato avrebbe dovuto riconoscere la situazione di minorata difesa in cui versava la parte lesa; perché avrebbe trascurato la circostanza decisiva che il "G." non aveva mai smesso di svolgere la sua attività di insegnante; e perché non avrebbe descritto quale comportamento il "N." avrebbe tenuto al fine di convincere la parte lesa a compiere atti a sé pregiudizievoli.

21) Erronea applicazione della legge penale - difetto di motivazione - travisamento del fatto ed omessa considerazione di circostanze rilevanti - con riferimento al capo 11. La Corte di merito avrebbe reso una motivazione illogica in ordine all'affermazione della colpevolezza del suddetto "N." e di "R. M." relativamente all'estorsione in pregiudizio di "C. G.", giacché si sarebbe basata sulle dichiarazioni rese dal teste "V.", già ritenute irrilevanti dai giudici del Tribunale, i quali avevano escluso la sussistenza del delitto di cui all'articolo 629 C.P. sulla base della considerazione che il male minacciato non dipendeva e non poteva dipendere dalla volontà dell'agente; né potrebbe «considerarsi violenza o minaccia, quale elemento costitutivo del reato di estorsione, l'insistenza o l'eventuale costante ed assillante pressione e la magnificazione dei sistemi utilizzati all'interno della chiesa di Scientology che avrebbero fatto gli imputati».

22) Erronea applicazione in relazione al capo 11 degli articoli 515, 477 e 152 c.p.p. del 1930. Per il ricorrente, i giudici della Corte di appello avrebbero errato nel condannare i menzionati "N." e "R." per il delitto di estorsione in pregiudizio del "C.", anche per ragioni di natura processuale. Nel corso del giudizio di primo grado, infatti, il pubblico ministero aveva chiesto la condanna dei prevenuti per il delitto di violenza privata, con la concessione delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate; senonché il Tribunale aveva assolto entrambi gli imputati con la più ampia formula ed il pubblico ministero aveva proposto appello, chiedendo testualmente «di ritenere la sussistenza dei fatti e la responsabilità degli imputati nei termini di cui alle richieste già formulate in primo grado». La Corte, però, aveva condannato i prevenuti per il delitto di estorsione, affermando che allorquando vi sia l'appello del pubblico ministero su un punto di una sentenza di condanna o di assoluzione, il giudice di secondo grado può su tale punto «dare al fatto una diversa definizione, anche più grave», purché non ecceda la competenza del giudice di primo grado. Tale principio, per il ricorrente, sarebbe valido solo nell'ipotesi di impugnazione avverso una sentenza di condanna e non di assoluzione. Per il ricorrente, inoltre, i giudici di secondo grado avrebbero violato l'articolo 152 c.p.p. del 1930, giacché avrebbero omesso di dichiarare la prescrizione del delitto violenza privata.

23) Difetto di motivazione - travisamento del fatto - erronea applicazione della legge penale - omessa considerazione di circostanze decisive per il giudizio sul capo 14. La motivazione del provvedimento impugnato sarebbe carente, in relazione alla condanna del "N." per il reato di circonvenzione di incapace in pregiudizio di "G. G.", perché i giudici della Corte di appello non avrebbero tenuto conto alcuno della consulenza tecnica di parte, secondo cui la persona offesa, per la sua personalità, non sarebbe stata circonvenibile.

24) Erronea applicazione della legge penale - difetto di motivazione e travisamento del fatto - omessa considerazione di circostanze rilevanti in relazione ai fatti del capo 4. Il Tribunale di Milano aveva derubricato il reato di tentata estorsione in pregiudizio di "C. O.", attribuito a "G. T.", in quello di truffa aggravata, ma la Corte di appello, aveva affermato la responsabilità dell'imputata per il più grave delitto originariamente contestatole, senza tener conto che, nella specie, era stato suscitato nella persona offesa l'immaginario timore di un danno futuro non derivante dall'opera dei prevenuti. Inoltre, per il ricorrente, la Corte di merito non avrebbe motivato in ordine al comportamento tenuto dalla "G.", dato che avrebbe ritenute attendibili le dichiarazioni rese dalla parte offesa, senza spendere una sola parola sulla sua attendibilità. Per la motivazione, infine, sarebbero stati utilizzati verbali di testimonianza in violazione dell'articolo 462 c.p.p.

25) Erronea applicazione della legge penale - difetto e illogicità della motivazione - travisamento del fatto - omessa considerazione di circostanze rilevanti in relazione ai reati di truffa ascritti a "L. L." (capo 16), "V. L." (capo 16), "P. I." (capi 25, 26, 31, 32, 37 e 38), "B. M." (capi 31, 34, 35 e 37), "C. F." (capo 31), "M. L." (capo 31), "T. B." (capi 16, 31, 33, 34, 37 e 38), "C. C." (capo 31), "N. M." (capi 32 e 34) e "R. N." (capi 31, 32, 35). Assume il ricorrente che i giudici della Corte di appello, riformando la sentenza del Tribunale che aveva assolto gli imputati dai reati di truffa loro rispettivamente ascritti, ed applicando per tali delitti l'amnistia, avrebbe omesso di motivare in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto previsto dall'articolo 640 C.P.. In particolare, poi, detti giudici avrebbero travisato la realtà nel ritenere che i riti di Scientology fossero solo artifici e raggiri per indurre in errore gente credulona e non lo strumento attraverso il quale gli imputati «hanno propagandato e diffuso le pratiche religiose della loro chiesa, con l'esclusivo intento di diffondere il loro credo e non al fine di realizzare la condotta vietata dalla norma incriminatrice.»

Errata, del pari, sarebbe l'affermazione secondo cui la Corte non aveva l'obbligo di una motivazione penetrante, atteso che andava applicata l'amnistia, giacché questa, riformando in pejus la precedente sentenza del Tribunale non avrebbe potuto esimersi dal motivare sugli elementi di fatto e di diritto che l'avevano portata ad un simile convincimento ed alla riforma di una sentenza di assoluzione. Infine, la Corte non avrebbe adeguatamente motivato in ordine all'attendibilità del teste "M.", e si sarebbe avvalsa, in violazione dell'articolo 462 c.p.p, della testimonianza resa da "T. L.".

26) Erronea applicazione della legge penale - difetto di motivazione e travisamento del fatto - omessa considerazione di circostanze decisive in relazione ai reati di circonvenzione di incapace ascritti a "L. L.", "V. B." e "V. I." (capo 20), "B. A." (capo 22) e "P. I." (capi 25 e 27). Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata non motiverebbe in alcun modo in ordine alla mancanza di perizia sullo stato psichico della parte lesa di cui al capo 20, "M. M.", e sull'attendibilità di quest'ultimo, posto che le sue dichiarazioni erano in contrasto con quelle degli imputati.

Analogamente, mancherebbe la motivazione in ordine alla mancanza di perizia sulle condizioni psichiche di "M. G.", parte lesa del reato di cui al capo 22; mentre non vi sarebbe alcun tipo di motivazione in ordine alla responsabilità di "P. I." per il reato di cui al capo 25.

27) Erronea applicazione della legge penale - difetto di motivazione e travisamento del fatto - omessa considerazione di circostanze rilevanti sulla seconda parte del capo 35. La sentenza impugnata sarebbe priva di motivazione in ordine all'eventuale elemento obiettivo di collegamento tra la condotta dell'imputato "R. N." e l'eventuale reato di estorsione in pregiudizio di "B. E.", e si fonderebbe sul presupposto che essendo l'imputato ritenuto partecipe del reato di associazione per delinquere, si sarebbe fatto parte diligente anche nella consumazione dell'estorsione. Sarebbe, altresì, illogica l'affermazione dei giudici della Corte, secondo cui il "R." aveva l'obbligo di trovare soluzioni alternative a quella indicata alla "B.", e sarebbe apodittica quella secondo cui «la richiesta di rimborso apriva una fase che nella sua attuazione pratica coinvolgeva i vertici di ogni singola organizzazione e un controllo sulle modalità esecutive».

28) Erronea applicazione della legge penale - illogicità della motivazione - omessa considerazione di circostanze rilevanti sul capo 36. Per il ricorrente, i giudici della Corte di appello avrebbero errato nell'affermare la responsabilità penale di "D. L. E." e di "F. M. M.", in ordine al reato di truffa in pregiudizio di "DI M. M. G.", "perché, per la posizione che questi ricoprivano, avrebbero dovuto dare direttive agli operatori; mancherebbe, invece, nel caso concreto, un elemento obiettivo e diretto di collegamento tra il fatto addebitato e gli imputati; senza contare che non sarebbero state considerate circostanze decisive, quali quella che gli imputati erano stati tossicodipendenti e che si erano riabilitati, dedicandosi ad un servizio di volontariato, ovvero quella che lo stesso "DI M." avrebbe riferito al giudice istruttore di avere visto, in un primo momento, rifiorire il figlio, che poi aveva però ripreso a scappare dal centro Narconon, ove era stato ricoverato.

29) Erronea applicazione della legge penale - difetto di motivazione e travisamento del fatto - omessa considerazione di circostanze rilevanti sul capo 39. Assume il ricorrente che la Corte di merito ha riconosciuto la responsabilità penale di "B. B.", "G. M.", "D. L. E." e "F. M. M.", operatori dei centri Narconon, perché «avrebbero tratto in inganno familiari di tossicodipendenti circa la validità del metodo utilizzato, determinando così in modo erroneo la volontà delle parti lese, mediante artifici e raggiri»; gli stessi giudici avrebbero affermato che il Tribunale di Milano, nell'assolvere i prevenuti, non avrebbe tenuto conto «delle pessime condizioni in cui erano tenuti i centri, della scarsa professionalità degli operatori, delle promesse e delle garanzie offerte per convincere i familiari, delle suggestioni create per far superare le incertezze». In tal modo, però, i giudici della Corte di appello avrebbero omesso di valutare le circostanze che l'ex tossicodipendente si presenta sicuramente come la persona più adatta ad assistere coloro che si trovano nella fase di recupero, e che la lunghezza del tempo, necessaria per il recupero dalla droga, dipende solo ed esclusivamente dalla volontà del soggetto che si sottopone al programma di riabilitazione; e non avrebbero neppure tenuto conto delle numerose testimonianze di persone, le quali hanno riferito sulla loro avvenuta disintossicazione nei centri Narconon.

Conseguentemente la sentenza impugnata sarebbe lacunosa, sotto tale profilo, nella motivazione; e sarebbe lacunosa anche in ordine alla sussistenza, in capo agli imputati, dell'elemento soggettivo del reato di truffa, atteso che risulterebbe dalle stesse dichiarazioni degli operatori dei centri Narconon, che «la loro attività di volontariato era improntata solo ed esclusivamente ad aiutare coloro che si trovavano in una condizione di tossico dipendenza e fossero animati dall'intenzione di disintossicarsi».

30) Erronea applicazione della legge penale - per mancata motivazione e violazione degli articoli 69 e 133 C.P. La sentenza della Corte di merito non riconoscendo la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, ed applicando una pena eccessiva rispetto all'entità dei fatti, avrebbe violato il disposto degli articoli 69 e 133 C.P..


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