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Corte di Cassazione: sentenza del 9 febbraio 1995 (seconda parte)

Tratto da: Cd Juris Data, Sentenze della Cassazione Penale, testo integrale, 1995-1998 I° sem., Giuffrè Editore.

Ricerca a cura di Floridi L.

 


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2.4. il ricorso dell'avvocato "O. D."

L'avvocato "O. D." ha presentato ricorso nell'interesse di "A. M.", "B. F.", "B. M. E.", "B. L.", "B. L.", "C. G.", "C. M.", "G. I.", "I. M.", "G. A.", "L. L.", "LA V. A. I.", "P. P.", "P. M.", "P. P.", e "R. G." deducendo:

1) Inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero per violazione dell'articolo 201, comma 7, c.p.p. Il pubblico ministero, per il ricorrente, avrebbe «considerato esclusivamente la parte generale della sentenza del Tribunale, omettendo di analizzare la parte concernente i fatti specifici oggetto delle varie imputazioni e le conseguenti statuizioni»; tali motivi si sarebbero esauriti in generici riferimenti e la loro esposizione non risponderebbe al requisito della specificità . Anzi, lo stesso pubblico ministero, «per quanto riguarda la ricostruzione dei fatti reato che sono oggetto dei singoli capi di imputazione, avrebbe solamente richiamato le considerazioni svolte nella requisitoria di primo grado e quelle svolte nella sentenza ordinanza del giudice istruttore del 3 agosto 1988, senza formulare alcuna specifica censura alle argomentazioni logiche seguite dai giudici di primo grado»; ed «il limitarsi a richiamare tali atti, quali che siano le argomentazioni della requisitoria di primo grado, senza riferirli all'iter logico della sentenza - per il ricorrente - non può costituire valido motivo d'appello, dato che essi sono stati svolti prima della emanazione della sentenza stessa».

Priva di rilievo sarebbe, poi, «l'argomentazione svolta nella sentenza di appello secondo la quale la genericità dei motivi di appello del pubblico ministero per mancata elencazione di rilievi sui singoli casi, dipenderebbe dal metodo argomentativo della sentenza di primo grado»; infatti, secondo il ricorrente, «anche una supposta genericità della motivazione della sentenza di primo grado non legittima di certo la presentazione di motivi di appello generici e privi del requisito della specificità».

2) Nullità degli atti di istruzione per tardività della comunicazione giudiziaria e conseguente nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio. Assume il ricorrente che tale nullità era stata eccepita nel corso dell'istruttoria e del giudizio di primo grado e che il Tribunale, con ordinanza del 24 maggio 1989, l'aveva respinta affermando che era vero «che alcuni imputati ricoprivano la carica di presidente o vicepresidente o comunque erano rappresentanti delle varie associazioni meglio indicate in ciascun capo d'imputazione già molto tempo prima che fosse emessa la comunicazione giudiziaria nei loro confronti»; ma che ciò non poteva «far ritenere tardiva la comunicazione stessa, perché anche se tale carica era già nota al giudice istruttore o, comunque, facilmente accertabile, si trattava di un fatto che non costituiva di per sé reato», mentre solo nel prosieguo dell'istruttoria sarebbero emersi gli elementi specifici che avrebbero consentito l'attribuzione dei singoli reati ai rappresentanti delle associazioni in questione. Sennonché, proprio tale ultima affermazione sarebbe, per il ricorrente, apodittica giacché il Tribunale avrebbe omesso di motivare su tutti gli elementi indicati dalla difesa, dai quali emergerebbe chiaramente come sin dall'inizio delle indagini vi fosse l'obbligo di inviare la comunicazione giudiziaria ai singoli imputati.

Ed infatti, tutti i numerosi rapporti giudiziari indicano, già fin dalle prime battute, gli amministratori di Scientology come i responsabili dei vari reati per cui erano state svolte le indagini; inoltre, nei confronti di costoro erano state presentate numerose denunzie querele da parte di persone offese. Il ritardo verificatosi nell'invio delle comunicazioni giudiziarie sarebbe, pertanto, secondo il ricorrente, del tutto ingiustificato e avrebbe «riverberato i propri effetti sia nei confronti degli addebiti relativi a fatti specifici formulati a carico dei rappresentanti legali a titolo di concorso morale, sia nei confronti degli addebiti formulati a carico degli stessi per il reato di associazione per delinquere».

3) Nullità delle comunicazioni giudiziarie per mancanza della data del fatto e per mancata indicazione di tutte le ipotesi di reato per le quali si procedeva. Conseguente nullità di tutti gli atti istruttori e dell'ordinanza di rinvio a giudizio. L'eccezione era stata proposta innanzi al Tribunale che aveva dichiarato nulle le comunicazioni giudiziarie del 1982, per mancanza della data, ma aveva ritenuto valide quelle emesse negli anni 1987 e 1988, ritenendo sufficiente ad adempiere l'obbligo imposto dall'articolo 304 c.p.p., l'indicazione dell'espressione «fino alla data odierna». Sennonché, per il ricorrente, ferma la nullità della prima comunicazione giudiziaria e di tutti gli atti d'istruzione successivi, anche nella seconda comunicazione giudiziaria la frase citata non adempirebbe alla prescrizione dell'articolo 304 c.p.p., secondo cui quell'atto deve contenere «l'indicazione della data del fatto addebitato». La locuzione «fino alla data odierna», infatti, sarebbe generica ed inutile, indistintamente riferita a tutte le ipotesi di reato elencate ed avrebbe, conseguentemente, pregiudicato gli imputati nella loro difesa.

Tutte le comunicazioni giudiziarie inviate sarebbero, pertanto, secondo il ricorrente viziate da nullità ex articolo 185, comma 3, c.p.p.. In particolare, poi, in relazione alla posizione del "P.", la situazione sarebbe ancora più macroscopica: il Tribunale, infatti, dopo avere accertato che quest'imputato aveva ricevuto solo la comunicazione giudiziaria del 1982, ritenuta nulla, aveva osservato che l'imputazione a carico di detto imputato era stata elevata in seguito alla valutazione complessiva dell'istruttoria compiuta, «senza che sia stato svolto alcun specifico atto istruttorio nei suoi confronti e che, pertanto, tale omissione non comporta alcuna nullità». E tala conclusione, per il ricorrente, sarebbe del tutto arbitraria. Ma le dette comunicazioni giudiziarie, sempre ad avviso del ricorrente, dovrebbero essere considerate nulle per mancata indicazione di tutti i titoli di reato per cui si procedeva nei confronti degli imputati, ed il Tribunale avrebbe errato nel ritenere invece che tale nullità, nella specie, non sussistesse.

4) Nullità relative all'esercizio dell'azione penale. Assume il ricorrente che «sia l'originaria richiesta di istruzione formale, sia le successive richieste del pubblico ministero non contengono - o contengono solo per talune imputazioni - l'indicazione di fatti per i quali si sia inteso promuovere l'azione penale mentre, per taluni imputati, manca addirittura la richiesta del pubblico ministero». Per il ricorrente, infatti, «la condotta addebitata al ricorrente deve essere concretamente determinata nella sua essenzialità storica, e non sarebbe consentito che la richiesta di istruzione formale si limiti all'astratta indicazione di un titolo di reato o di uno o più articoli di, legge». Ed in tal senso sarebbero la dottrina e la giurisprudenza della Corte di cassazione, che per l'inizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero richiederebbe una «imputazione concretamente formulata». Da tali premesse conseguirebbe che la richiesta del pubblico ministero del 10 giugno 1987 sarebbe affetta da nullità assoluta ex articolo 185, comma 1, n. 2 e comma 2, C.P.. «per il difetto di essenziale attività iniziale del pubblico ministero nel promovimento dell'azione penale», con conseguente nullità insanabile di tutti gli atti successivi del processo, essendo costituita dalla sola astratta indicazione di titoli di reato e dalla sterile elencazione di svariati articoli di legge, senza alcuna enunciazione del fatto reato.

Inoltre, non vi sarebbe addirittura alcuna richiesta da parte del pubblico ministero di procedere nei confronti degli imputati "R., B." e "G.", mentre per gli imputati "P." e "C.", non sarebbe stata fatta richiesta di procedere per il reato di associazione per delinquere.

5) Nullità della sentenza impugnata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per violazione dell'articolo 477 C.P.P. del 1930, e per erronea applicazione della legge penale sostanziale in ordine al reato di cui al capo 42 di imputazione. Per il ricorrente, «la Corte non ha considerato illecita l'organizzazione dei dianetici ab origine, bensì ha ipotizzato che la stessa abbia subito una trasformazione che ne ha modificato la natura da lecita ad illecita»; e, nel corso di questo processo di trasformazione, «il denaro sarebbe diventato, da semplice mezzo per mantenere in vita la struttura, l'obiettivo primario ed esclusivo dell'organizzazione e si sarebbe accentuato l'uso delle statistiche, inteso come aumento delle vendite di servizi e pubblicazioni», con la conseguenza che i vari operatori avrebbero finito con il delinquere. Sennonché, sempre per il ricorrente, «i giudici di appello sarebbero giunti a tali conclusioni omettendo di motivare adeguatamente sul fatto che la chiesa di Scientology costituirebbe un fenomeno religioso» e che «la dianetica e la scientologia si esplicherebbero in attività che non contrastano assolutamente con il precetto dell'articolo 19 della Costituzione». Tale circostanza sarebbe particolarmente rilevante, «non tanto perché permette di considerare l'associazione estranea al sindacato del giudice penale, bensì in quanto incide sulla ricostruzione del fatto e su quella dell'elemento soggettivo».

L'eccesso che ha caratterizzato la propaganda dei corsi e la loro vendita non sarebbe, in realtà, dovuto alla smania di accumulare soldi, ma «esclusivamente alla fede, che si identifica nella ferma adesione dell'animo ad una verità e nella credenza assoluta del dogma rivelato». I giudici della Corte di appello avrebbero, altresì, errato nel fare rientrare nella fattispecie di cui all'articolo 416 C.P., associazioni con finalità diverse da quella del commettere più delitti; essi avrebbero, «infatti, considerato il fine di lucro, individuato come unica finalità dell'associazione, come equivalente al fine tipico di commettere reati»; e per far ciò avrebbero violato anche il disposto dell'articolo 462 c.p.p. del 1930, avendo preso in esame deposizioni delle quali non era stata data lettura. La Corte avrebbe, poi, omesso di motivare in ordine alle numerose testimonianze che avrebbero che avrebbero riferito di esperienze positive presso la chiesa di Scientology; mentre costituirebbe «una generalizzazione eccessiva far derivare da pochi casi esaminati il fondamento di una induzione secondo la quale simili azioni criminose erano state previste e programmate in via generale fin dall'inizio, e, dall'altro lato, che un tale programma criminoso rispondeva a direttive provenienti proprio dai vertici dell'organizzazione italiana, quando al contrario si è in presenza di un quadro probatorio, costituito da testimonianze contrastanti, e perciò contraddittorio».

I giudici della Corte di appello avrebbero, ancora, omesso di motivare sul problema del dolo e la loro affermazione secondo cui «i vertici non potevano non sapere» costituirebbe un criterio di individuazione della corresponsabilità penale confliggente con il dettato dell'articolo 27 della Costituzione, in quanto, essendo fondato su una presunzione di colpevolezza correlata alla posizione rivestita, non ammetterebbe prova contraria. Ma i giudici di secondo grado avrebbero anche sostenuto che coloro che appartenevano al consiglio direttivo ed al consiglio esecutivo svolgessero anche un opera di programmazione e di proposizione delle condotte incriminate. Su tale punto, però, la Corte avrebbe omesso di motivare in ordine a decisive circostanze emerse dagli atti; in particolare, per il ricorrente, i giudici del secondo grado non avrebbe motivato in ordine alla facoltà di delega esercitata dal consiglio direttivo relativamente all'esame di domande di accoglimento di nuovi associati (posizione degli imputati "B." e "B.") ed avrebbero reso una motivazione illogica ravvisando «nella condotta del "L." che a tutto concedere avrebbe dovuto essere più diligente, gli elementi costitutivi della fattispecie associativa». Analoghe illogicità della motivazione vi sarebbero, secondo il ricorrente, nelle parte del provvedimento impugnato con cui è stata giustificata la condanna per il reato associativo nei confronti degli imputati "C.", "P.", "F." e "P.". Infine, per il ricorrente, i giudici della Corte di appello avrebbero errato nel «proporre una prospettazione del fatto del tutto diversa da quella indicata nell'originario capo d'imputazione, con violazione dell'articolo 477 c.p.p.».

6) Nullità della sentenza impugnata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale sostanziale in ordine ai reati di cui ai capi 1, 4, 20 e 25 dell'imputazione, ed anche per violazione dell'articolo 477 c.p.p. del 1930 in ordine al capo 15 dell'imputazione. In riferimento all'estorsione ai danni di "A. O." di cui al capo 1, e per la quale sono imputati, "B. F.", "B. L.", "LA V. A. I.", il ricorrente assume che le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di appello si baserebbero esclusivamente sul contenuto delle dichiarazioni rese dalla parte offesa e da sua moglie al Giudice istruttore, e su di una lettera inviata dallo stesso "A." alla "LA V.".

La sentenza risulterebbe, però, priva di motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, e da questa rilasciate allorquando soffriva di una grave depressione, certificata da una perizia di ufficio, la quale ha riconosciuto l' "A." sofferente di una depressione psicotica; e risulterebbe illogica nella motivazione quando ha sostenuto che la depressione psicotica, basata su una patologia neurochimica, sarebbe stata causata dalle condotte degli imputati, e nel non avere tenuto conto che in ogni caso tale depressione non era riconoscibile.

Per quanto concerne le singole posizioni degli imputati, secondo il ricorrente, i giudici nella Corte di appello avrebbero ignorato la decisiva circostanza che "LA V.", alla quale è stata addebitata una specifica condotta estorsiva, all'epoca dei fatti non faceva parte dell'associazione dei dianetici, ma era semplicemente una fedele che compiva attività di proselitismo; mentre per il "B." ed il "B.", la loro responsabilità sarebbe stata erroneamente desunta solo dalla circostanza che «nel periodo coincidente con quello contestato si era verificato un episodio analogo a quello che aveva coinvolto l' "A.", ma con differenti protagonisti». In riferimento alla truffa ed all'estorsione in pregiudizio di "Z. B.", di cui al capo 15, e per la quali sono imputati il "B." e il "B.", secondo il ricorrente, la Corte di merito nel riconoscere l'esistenza del reato di truffa anziché di quello di circonvenzione di incapace, avrebbe violato l'articolo 477 c.p.p. del 1930, in quanto avrebbe attribuito ai prevenuti comportamenti che nessuno aveva loro contestato. Per quanto concerne l'estorsione i giudici di secondo grado avrebbero individuato la condotta tipica del "B." nella circostanza che questi, in un incontro con lo "Z." si limitò a tenere un atteggiamento "evasivo", contraddicendosi in quanto avevano precedentemente individuato la condotta estorsiva «in un'azione insistente e continuata attuata ai danni della parte offesa».

Gli stessi giudici, poi, non avrebbero individuato condotte specifiche a carico del "B." e ne avrebbero affermato - con motivazione illogica - la responsabilità per concorso morale, solo sulla base del ruolo da lui ricoperto all'interno dell'associazione. In riferimento all'estorsione ai danni di "C. O.", di cui al capo 4, e per la quale è imputato "P. M.", secondo il ricorrente, la Corte di merito avrebbe errato nel considerare la prospettazione di un pericolo immaginario e indipendente dalla volontà del prevenuto come elemento costitutivo del reato punito dall'articolo 629 C.P.; e non avrebbe motivato in ordine all'attendibilità della persona offesa, in ordine alla circostanza che questa, il giorno successivo all'episodio di che trattasi, bloccò l'assegno bancario rilasciato al "P.", ed in ordine al fatto che rispondendo ad una chiamata telefonica della "C.", il prevenuto non le aveva parlato, ma l'aveva passata ad un altro operatore.

In riferimento alla circonvenzione di incapace ai danni di "F. R. P.", ed alla truffa ai danni del padre di quest'ultimo, di cui al capo 25, e per la quale è imputato il "P.", i giudici della Corte di appello non avrebbero motivato relativamente alle osservazione della consulenza di parte, secondo la quale la perizia di ufficio sullo stato psichico del "F." era «evasiva e caratterizzata da significative incongruenze»; e non avrebbero motivato in ordine alle ragioni che li avevano indotti a non credere all'imputato che aveva affermato di non essersi reso conto dello stato di deficienza psichica della persona offesa. Infine, i giudici di secondo grado, nell'affermare che il "P." aveva raggirato il padre del "F." «prospettandogli, con termini di certezza la guarigione del figlio in seguito alla frequentazione dei corsi», avrebbero omesso di motivare in ordine alla consapevolezza del prevenuto - che agiva spinto dal suo credo religioso - di attuare una condotta truffaldina.

In riferimento alla circonvenzione di incapace ai danni di "M. M." di cui al capo 20, e per la quale sono imputati "G. A." e "L. L.", secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe carente di motivazione in ordine alla dimostrazione delle precarie condizioni psichiche della persona offesa, mai sottoposta a perizia medica, e la cui incapacità sarebbe stata desunta dalla semplice circostanza che la stessa era stata ricoverata per disturbi psichici nel passato. Quanto alle singole condotte attribuite ai prevenuti, la semplice circostanza che il "G." abbia accompagnato il "M." a ritirare ad Ariano Irpino una somma di denaro non potrebbe rappresentare quella «attività apprezzabile di suggestione, di pressione morale, di persuasione per determinare la volontà minorata del soggetto passivo», necessaria ai fini della sussistenza del delitto di circonvenzione di incapace; peraltro, per il ricorrente, la ricostruzione del fatto operata nella sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, giacché risulterebbe dagli atti che il "G." incontrò la persona offesa quando già quest'ultima aveva preso la decisione di andare a prelevare il denaro. Né potrebbe costituire valida motivazione in ordine alla responsabilità del "L.", la circostanza che egli avrebbe consentito di far pagare all'organizzazione le spese di viaggio del "G." ad Ariano Irpino, mancando un qualunque elemento obiettivo che possa ricollegare il comportamento di quest'ultimo ad una direttiva ricevuta dal primo.

7) Nullità della sentenza impugnata per erronea applicazione della legge penale sostanziale e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine ai capi 16, 24, 31 e 38 dell'imputazione. Assume il ricorrente che i giudici della Corte di merito pur avendo astrattamente fatto proprio il principio secondo cui, dopo una sentenza assolutoria di primo grado, non si può, nel giudizio conseguente ad una impugnazione del pubblico ministero, applicare l'amnistia sol perché non è evidente la prova dell'innocenza sarebbero incorsi in un evidente difetto di motivazione non avendo svolto una rigorosa valutazione delle risultanze probatorie che avevano già portato il Tribunale ad una pronuncia assolutoria.

Così, nel dichiarare estinto per amnistia il delitto di violenza privata in danno di "G. A.", di cui al capo 24, per il quale sono imputati il "B." e il "B.", la Corte di merito avrebbe omesso di motivare sulla decisiva circostanza che nessuna delle direttiva di Scientology prevede che sia fatta violenza sui frequentatori, disponendo unicamente che siano richiesti pareri sui corsi effettuati e che sia possibile svolgere gli stessi anche la sera. Analogamente, nel dichiarare estinto per amnistia il reato di truffa al danni di "D. F. D." di cui al capo 31, e per il quale sono imputati il "P.", il "P." e "A. M.", i giudici della Corte di appello avrebbero omesso di motivare sulle circostanze che il "P.", all'epoca dei fatti, nel 1983, non aveva alcun incarico all'interno dell'organizzazione, ma ne era soltanto un entusiasta frequentatore, e che il "P." si era limitato a fare in test alla persona offesa, senza mai più incontrarlo; e non avrebbero neppure motivato in ordine ad alcun elemento che possa anche solo fare supporre che i prevenuti fossero a conoscenza di eventuali condotte truffaldine attuate nei confronti del "D. F.".

Del pari, nel dichiarare estinto per amnistia il reato di truffa ai danni di "C. P." e di "C. G." di cui al capo 38, per cui è imputato il "P.", la sentenza impugnata non conterrebbe alcuna motivazione in ordine alla circostanza che le stesse persone offese avevano riconosciuto che il figlio era ritornato disintossicato dal centro Narconon, mentre avrebbe sopravvalutato alcuni elementi ("C. P." ricordava il nome del "P." e alcune ricevute dei pagamenti effettuati dai "C." erano a firma dell'imputato), che potrebbero invece costituire a tutto concedere, elementi indizianti non idonei a sorreggere un giudizio di colpevolezza.

Infine, nel dichiarare estinto per amnistia il reato di truffa ai danni di "P. U." di cui al capo 16, per il quale sono imputati, a titolo di concorso morale, "B. M. E." e il "L.", la Corte di merito non avrebbe motivato in ordine alla consapevolezza degli imputati di eventuali distorsioni applicative delle direttive di Scientology, né in ordine ad alcune rilevanti circostanze emergenti dalle dichiarazioni della parte offesa, che avrebbe espresso una parziale soddisfazione nei confronti dei corsi effettuati ed avrebbe compreso quali fossero i limiti delle terapie proposte.

8) Nullità della sentenza impugnata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale sostanziale in ordine ai reati di cui ai capi 39 e 43 dell'imputazione. Nel dichiarare estinto per amnistia il delitto di truffa attribuito a titolo di concorso morale agli imputati "B. L.", "C. M.", "G. I." e "F. M.", i quali avevano svolto ruoli di responsabilità nelle organizzazioni collegate e nei centri Narconon, i giudici del merito, secondo il ricorrente, avrebbero individuato una serie di condotte (pessime condizioni in cui erano tenuti i centri, inesistente professionalità degli operatori, sete inesauribile di raccogliere denaro) che non integrerebbero gli estremi del reato contestato. Solo le promesse e garanzie offerte per convincere i familiari, e le suggestioni create per fare superare le incertezze potrebbero, per il ricorrente, rientrare nello schema di un'attività truffaldina; ma la sentenza impugnata avrebbe, sul punto, «illogicamente svalutato una serie di decisive circostanze che, se valutate, avrebbero dimostrato come i centri Narconon non avessero mai garantiti risultati del genere». Peraltro, i giudici del secondo grado avrebbero travisato i fatti, affermando che veniva promesso di guarire i tossicodipendenti entro un determinato periodo, ed avrebbero omesso di motivare sulle numerose testimonianze di ex tossicodipendenti o di loro familiari, i quali avevano affermato che il metodo su di loro usato, o sui loro figli, aveva funzionato.

La motivazione dei giudici della Corte di appello sarebbe, inoltre, contraddittoria avendo riconosciuto gli stessi che «l'effettivo recupero anche psicologico dei tossicodipendenti è uno dei problemi più gravi di questi tempi», ed illogica avendo trascurato di prendere in esame che la retta dei Narconon era più bassa rispetto alla media di quella pagata in altre comunità.

Nel dichiarare estinto per amnistia il delitto di esercizio abusivo della professione medica di cui al capo 43, la Corte di merito avrebbe reso una motivazione illogica, in quanto non avrebbe tenuto conto della circostanza, acclarata dal Tribunale, che gli imputati non avevano mai svolto attività diagnostica o prognostica, e del fatto che le saune, le corse o l'assunzione di vitamine non rappresentano delle terapie, e si sarebbe limitata a dire che «si prometteva una guarigione attraverso una terapia, che consisteva nelle sedute di 2 'auditing' ovvero nel programma di 'purification', che non potevano non apparire agli utenti se non come mezzi per combattere la loro malattia».

9) Nullità della sentenza impugnata per violazione dell'articolo 1 della legge 516 del 1982, applicazione dell'amnistia di cui all'articolo 1, coma 4, del D.P.R. 23 del 1992, ovvero dell'amnistia di cui al D.P.R. 75 del 1990 in ordine al capo 40 dell'imputazione. Oltre a fare riferimento, in ordine al reato di evasione dell'imposta sui redditi e dell'I.V.A. di cui al capo 40, all'effetto estensivo del ricorso proposto dall'avvocato "A. L." nell'interesse di "B. M." il ricorrente afferma che relativamente alla posizione degli imputati "A." e "R." dovrà essere dichiarata l'estinzione dei reati per intervenuta amnistia ex D.P.R. n. 23 del 1992, avendo gli stessi presentato la dichiarazione integrativa per le persone fisiche e provveduto agli adempimenti di versamento previsti dall'articolo 57, comma 6, della legge 413 del 1991.

10) Nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione e violazione degli articoli 62 e 133 C.P. La Corte avrebbe omesso di motivare sulla mancata concessione dell'attenuante, nei casi in cui le parti lese hanno dichiarato di essere state integralmente risarcite, e sul giudizio di equivalenza delle circostanze, ed avrebbe irrogato pene eccessive.

2.5. Il ricorso dell'avvocato "L. V."

L'avvocato "L. V." ha proposto ricorso nell'interesse di "C. F.", "C. A.", "D. M.", "M. L.", "M. C.", "P. I.", "R. N.", "T. G." e "V. I.", deducendo:

1) Violazione dell'articolo 209 c.p.p. del 1930: inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero per violazione dell'articolo 201, comma 2, c.p.p. del 1930.

2) Nullità degli atti di istruzione per tardività della comunicazione giudiziaria e conseguente nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

3) Nullità delle comunicazioni giudiziarie per mancanza della data del fatto e per mancata indicazione di tutte le ipotesi di reato per le quali si procedeva. Conseguente nullità di tutti gli atti istruttori e dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

4) Nullità concernenti l'omesso esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. In relazione ai suddetti quattro motivi di ricorso, il ricorrente si è riportato allo sviluppo dato agli stessi dall'avvocato "D.", ed all'effetto estensivo dell'impugnazione da quest'ultimo proposta.

5) Difetto di correlazione tra l'accusa contestata e la sentenza - violazione dell'articolo 477, comma 2, c.p.p. del 1930. Assume il ricorrente che nel capo d'imputazione «le ragioni della ritenuta responsabilità in concorso si collocavano in capo ai presidenti e vice presidenti della chiesa di Scientology in quanto costoro, nelle rispettive qualità, avrebbero dato ordini ed indicazioni al fine che reati fossero commessi, oppure, alternativamente avrebbero omesso di esercitare i dovuti controlli diretti ad evitare che reati venissero commessi». Sennonché, il giudice di appello avrebbe escluso che l'affermazione di responsabilità penale degli imputati si possa ricollegare al fatto che costoro abbiano ricoperto le cariche suddette, e l'avrebbe invece agganciata ad incarichi diversi ricoperti dai prevenuti.

Da tali nuove accuse gli imputati non si sarebbero, però, difesi perché queste sarebbero emerse in una fase del processo (la requisitoria del Procuratore generale nel processo di appello) in cui la difesa non era più possibile; inoltre, in relazioni a tali cariche non sarebbe mai stata formulata dal pubblico ministero alcuna. contestazione, e quindi i prevenuti non sarebbero stati interrogati su tali fatti, con grave lesione del diritto difensivo. Secondo il ricorrente, non sarebbe applicabile al caso concreto il principio giurisprudenziale secondo cui, vigente il codice di rito del 1930, il giudice d'appello poteva prendere in considerazione circostanze di fatto emergenti dagli atti del dibattimento di primo grado non sufficientemente valutate dal giudice di primo grado; e ciò in quanto la condizione per l'applicazione di tale principio sarebbe che l'omesso esame di quelle ipotetiche circostanze rilevanti fosse stato oggetto di specifico motivo di appello di almeno una delle parti; e tale circostanza, nella specie, non si sarebbe verificata.

Dunque, nel corso dell'appello sarebbe stata compiuta una vera e propria contestazione suppletiva dell'accusa, alla quale conseguirebbe una nullità della sentenza ex articolo 185, comma 1, n. 3, C.P..

6) Violazione degli articoli 462 e 466 bis c.p.p. del 1930 - letture di deposizioni testimoniali vietate a pena di nullità - omessa indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione. I giudici della Corte di appello avrebbero utilizzato indifferentemente il contenuto delle testimonianze rese in dibattimento ed in istruttoria, sia davanti al pubblico ministero che al giudice istruttore, indipendentemente dalla oggettiva lettura che delle stesse era stata data, con conseguente violazione degli articoli 462 e 466 bis c.p.p. del 1930.

7)Riproposizione dell'eccezione di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio per il mancato deposito in cancelleria dei documenti sequestrati (decisa dal Tribunale con ordinanza in data 24 maggio 1989). Il Tribunale ha ritenuto che gli atti non depositati fossero irrilevanti per il procedimento, mentre - secondo il ricorrente - tali non si sono rilevati atteso, che, successivamente alla data dell'ordinanza del 24 maggio 1989. era stata disposta l'acquisizione di alcune cartellette personali di soggetti interessati all'istruttoria dibattimentale. E comunque, non sarebbe esistita, vigente il vecchio codice di procedura penale, una norma che consentisse al giudice istruttore di selezionare gli atti da far confluire nel fascicolo destinato al Tribunale.

8) Erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'articolo 416 C.P. - mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto previsto e punito dall'articolo 416 C.P. - travisamento del fatto e malgoverno delle prove. Il presente motivo di ricorso contiene le medesime argomentazioni del motivo n. 5 dell'avvocato "D.", al quale si rinvia.

9) Erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'articolo 110 C.P., in ordine alla affermazione di corresponsabilità di soggetti indicati come concorrenti morali in reati asseritamente commessi da altri - mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di corresponsabilità penale di soggetti indicati come concorrenti morali; contraddittorietà della motivazione sul punto. La censura è formulata con riferimento ai capi di imputazione 4, 14, 16, 20, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, nei quali è stata affermata la corresponsabilità nei reati nei confronti di soggetti diversi da quelli individuati come autori materiali degli stessi.

giudici della Corte di appello avrebbero prospettato una tesi fondata su un criterio di individuazione delle responsabilità, confliggente con il dettato costituzionale della personalità della responsabilità penale. Secondo il ricorrente, infatti, «stabilito che gli imputati, i quali hanno rivestito cariche direttive all'interno dell'associazione e della chiesa, hanno contribuito a porre in essere alcune delle condizioni che avrebbero favorito l'esecuzione di reati da parte di soggetti aderenti all'associazione e alla chiesa, da ciò non si potrebbe, tuttavia, far derivare una affermazione di corresponsabilità, se non si può dare per acquisita la certezza che tali condizioni sono state poste in essere dolosamente al fine di determinare l'esecuzione di quei reati». Questa prova non potrebbe - per il ricorrente - dirsi raggiunta; e la tesi della Corte di merito secondo cui «soggetti diversi da quelli che erano a contatto con il pubblico fossero consapevoli di tutte le modalità con cui il pubblico veniva contattato - si fonderebbe sul dogma "non potevano non sapere", che costituisce un criterio di individuazione della corresponsabilità penale confliggente con il dettato dell'articolo 27 della Costituzione"»; peraltro, «in una struttura complessa, che coinvolge decine di migliaia di persone, sarebbe illusorio pensare che pochi soggetti, posti ai "vertici" della struttura possano verificare in concreto le singole modalità con le quali da altri vengono intrattenuti rapporti con il pubblico».

Le questioni giuridiche rilevanti sarebbero quella della portata dell'articolo 40, capoverso, C.P., in relazione al quale - afferma il ricorrente - «non sembra possibile configurare in generale in capo a chicchessia, nelle strutture complesse, l'obbligo giuridico che vengano impediti reati dolosi, se non altro perché ad impossibilia nemo tenetur»; e quella «della esclusione della portata incriminatrice dell'articolo 110 C.P. di casi di responsabilità oggettiva, riferita soltanto alla circostanza che un soggetto riveste una particolare posizione, alla quale viene apoditticamente collegata, teoricamente, una eccezionale sapienza ed una totale capacità di controllo sull'operato altrui, tali da non richiedere ulteriore dimostrazione della corresponsabilità nel reato altrui nel caso in cui, all'interno della struttura un reato si realizzi da parte di qualcuno degli associati».

Comunque, nel caso di specie la struttura di Scientology, come ogni altra struttura, poteva essere utilizzata per realizzare sia comportamenti leciti, che illeciti. Ma nel caso concreto essa non era indifferente rispetto a tale eventualità, essendo contraria alla possibilità che i suoi aderenti si rendessero responsabili di reati; e dunque non sarebbe neppure configurabile in astratto l'ipotesi di una corresponsabilità dei vertici della struttura stessa a titolo di dolo eventuale rispetto a condotte materiali che, per essere ritenute punibili in capo all'autore del reato, devono essere accompagnate dal dolo specifico.

Inoltre, i giudici della Corte di appello avrebbero omesso di indicare in quali tempi le cariche, all'interno del Consiglio esecutivo, sono state rivestite da ciascuno degli imputati, cui esse sono state attribuite, impedendo a questi ultimi ogni possibilità di verifica del fondamento della nuova accusa. La sentenza impugnata sarebbe, altresì, contraddittoria «nella parte in cui, dopo avere attribuito ai soggetti presenti all'interno del Consiglio esecutivo, responsabilità dirigenziali, ha poi ritenuto di considerarli semplici partecipi dell'associazione per delinquere, ai sensi dell'articolo 416, comma 2, C.P., mentre avrebbe dovuto includerli tra i promotori e i capi».

10) Erronea applicazione della legge penale, in particolare degli articoli 110 e 629 C.P. - mancanza di motivazione in ordine alle condanne per i reati di cui ai capi di imputazione 4, 11, 35. Assume il ricorrente che la Corte di merito ha adottato un'interpretazione analogica della norma incriminatrice prevista dall'articolo 629 C.P., facendo rientrare nel concetto di minaccia «comportamenti e prospettazioni che potrebbero al più essere considerati come prospettazioni di pericoli immaginari, del tutto svincolati dai poteri e dalla volontà dell'agente». L'erroneità di tale interpretazione sarebbe facilmente constatabile, giacché essa si pone «come invasiva dell'ambito di operatività di una norma considerata come "di confine", che è quella dell'articolo 640 C.P.», che nell'ipotesi aggravata prevede proprio la prospettazione di un pericolo immaginario.

11) Mancanza di motivazione in ordine alle dichiarazioni di non doversi procedere per amnistia e per violazione dell'articolo 209 c.p.p. del 1930 in ordine alle relative pronunce emesse in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di primo grado, che aveva mandato assolti gli imputati dai capi relativi al reato di cui all'articolo 640 C.P. (capi 16, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39). Le imputazioni di truffa di cui alla rubrica vanno per il ricorrente - divise in due gruppi: quelle per cui in primo grado v'è stata assoluzione e quelle per cui v'è stata declaratoria di amnistia.

Quanto alle truffe del primo gruppo non vi sarebbe stata da parte del pubblico ministero impugnazione della sentenza con richiesta di modificare l'assoluzione in una dichiarazione di improcedibilità per amnistia. Quanto alle truffe del secondo gruppo, i giudici del secondo grado avrebbero sottovalutato la portata del relativo motivo di appello dedotto, concernente «la valutazione della carenza dell'elemento soggettivo del reato, per essere gli imputati radicalmente certi di non avere operato al fine di trarre un profitto, ma al fine di divulgare un sistema di pensiero, e di "disseminare" per una chiesa o comunque per una organizzazione meritevole».

Inoltre, anche in relazione a numerose ipotesi di reato rubricate sub articolo 640 C.P. sarebbero state usate e citate in sentenza numerose testimonianze in violazione dell'articolo 462 c.p.p..

12) Mancanza di motivazione in ordine alle condanne di cui ai capi 14, 20, 25, 27 (imputazioni relative ai reati di cui agli articoli 110 e 643 C.P.) utilizzazione di prove vietate a pena di nullità .

13) Utilizzazione di perizie viziate dalla violazione degli articoli 317, 320 c.p.p., 24 Cost. - illegittimità costituzionale dell'articolo 317 c.p.p. del 1930 per violazione dell'articolo 24 Cost. Nei casi relativi ai reati di circonvenzione di incapace di cui ai capi 14, 20, 25 e 27, secondo il ricorrente, l'affermazione di responsabilità discenderebbe dalla utilizzazione probatoria di atti che, invece, non avrebbero potuto essere utilizzati. E tali atti consisterebbero nelle perizie, perché eseguite con modalità tali da realizzare la lesione del diritto di difesa; e nelle testimonianze, perché sarebbero stati utilizzati verbali di cui non avrebbe potuto essere data lettura. In particolare il problema della nullità delle perizie psichiatriche, già proposto nel corso del giudizio di secondo grado, discenderebbe dal fatto che «il regime delle operazioni peritali delineato dal codice del 1930 consentiva la violazione del diritto di difesa ogni volta che la perizia si svolgeva sulla base di atti di cui il perito poteva apprezzare il contenuto. che era orientativo per lo svolgimento della perizia, mentre il consulente di parte non aveva tale facoltà».

Tale regime, secondo il ricorrente sarebbe contrario alle norme costituzionali sulle garanzie difensive. Ma le perizie in questione sarebbero nulle ex articolo 185, comma 1, n. 3, c.p.p. del 1930, perché il Giudice istruttore aveva deciso di disporre il ritardato deposito degli elaborati peritali, in relazione all'articolo 364 quater, comma 5, c.p.p. del 1930, che non consente al giudice istruttore di ritardare il deposito della perizia oltre il terzo giorno dalla ricezione delle relazioni, vigendo in proposito la regola dell'articolo 320.

14) Mancanza di motivazione in ordine alla condanna per il capo di imputazione n. 14 (imputato "T.", caso "G.") - mancata assunzione di una prova decisiva. I giudici della Corte di appello avrebbero respinto l'istanza di rinnovazione parziale del dibattimento diretta a consentire una ricognizione di persona da parte della "G.", senza motivare adeguatamente; essi, infatti, non avrebbero spiegato perché non hanno consentito di verificare se il " "G." che aveva contattato la parte lesa fosse il "T.", ovvero il "F.".

15) Erronea applicazione dell'articolo 348 C.P. difetto di motivazione sul punto. Assume il ricorrente che gli atti considerati dalla Corte di merito come costitutivi del reato di cui all'articolo 348 C.P., non sono atti tipici della professione medica. In ogni caso, la sentenza sarebbe carente nella motivazione perché:

  • avrebbe omesso di tenere conto della circostanza che in moltissimi casi è stata accertata l'esecuzione di regolari visite mediche prima delle saune e dell'assunzione di vitamine;

  • non avrebbe considerato che le vitamine venivano confezionate in farmacia;

  • avrebbe motivato per relationem ad una sentenza resa dal Pretore di Modena in un procedimento del tutto diverso;

    anteriormente all'entrata in vigore della così detta legge "Ossicini", la sola attività tipicamente medica disciplinata dalla legge nel campo della salute mentale era la visita neuropsichiatrica, e non risulterebbe da alcun atto che gli imputati abbiano effettuato tali visite.

16) Con riferimento al capo di imputazione n. 40, violazione dell'articolo 1 della legge 516 del 1982 applicazione dell'amnistia di cui all'articolo 1, comma 4, del D.P.R. 23 del 1992, ovvero dell'amnistia di cui al D.P.R. 75 del 1990. In relazione all'imputazione di evasione dell'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, il ricorrente ha fatto riferimento espresso all'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dall'avvocato "A. L." nell'interesse di "B. M.", ed ha allegato in copia, relativamente alla posizione degli imputati "D.", "M." e "T.", le dichiarazioni integrative e la documentazione degli adempimenti relativi di versamento previsti dall'articolo 57, comma 6, della legge 413 del 1991.

17) Erronea applicazione della legge penale: mancata applicazione dell'articolo 62, n. 6, C.P. - mancanza di motivazione sul punto. La motivazione difetterebbe in quei casi in cui le persone offese hanno dichiarato, nel giudizio di primo grado, di essere state integralmente risarcite prima dell'apertura del processo.

18) Motivazione mancante in ordine ai criteri adottati per la determinazione delle pene in relazione all'articolo 133 C.P. La Corte non avrebbe indicato le ragioni della mancata valutazione dell'intensità del dolo, dei motivi a delinquere e del carattere del reo.

2.6. Il ricorso dell'avvocato "G. D. P."

L'avvocato "G. D. P." ha proposto ricorso nell'interesse di "C. G.", "C. G." e "F. G.", deducendo, con unico motivo, il difetto di motivazione per omessa considerazione di circostanze decisive per il giudizio e travisamento del fatto - erronea applicazione della legge penale.

a) I giudici della Corte di appello avrebbero affermato la responsabilità penale dei due "C." e del "F.", in ordine al delitto di circonvenzione di incapace di cui al capo 19, «senza che vi sia in atti la prova dello stato di salute di "M. R.", senza che sia stata effettuata una perizia che potesse affermare l'esistenza dello stato di deficienza psichica dei soggetto passivo, elemento che ai fini della configurabilità del reato di circonvenzione di persone incapaci ex articolo 643 C.P. costituisce un presupposto per il quale vi deve essere assoluta certezza della sua sussistenza». La motivazione della sentenza impugnata sarebbe, poi, carente avendo i giudici omesso di considerare che la parte offesa, "M. R.", era pur sempre un professore, e che come tale si era presentato ai fratelli "C.", fruttivendoli, i quali, a cagione del divario culturale, verosimilmente non potevano essere in grado di esercitare su di lui una pressione psicologica tale da integrare la violazione dell'articolo 643 C.P.; detta motivazione sarebbe carente, altresì, in relazione alla prova della consapevolezza, da parte del soggetto agente, della deficienza psichica del soggetto passivo, non avendo detti giudici considerato che il fratello della persona offesa, "M. G.", aveva riferito che il suo congiunto in alcuni giorni sembrava normale, di talchè la sua malattia non poteva considerarsi manifesta o riconoscibile.

La Corte di merito, ancora, non avrebbe motivato in relazione alle caratteristiche della "induzione", omettendo di considerare che il "M." si era avvicinato spontaneamente alla chiesa di Scientology e che «senza dianetica si sentiva finito»; e non avrebbe motivato in ordine alla dannosità dell'atto, alla circostanza che "C. G." non era chiamato da alcuno con il nome di "L.", e sul fatto che "F. G.", all'epoca dei fatti si trovava in America.

b) Per il ricorrente, la sentenza impugnata avrebbe attribuito la responsabilità del reato di cui all'articolo 416 C.P. a carico di "F. G.", con una motivazione contraddittoria e viziata per omessa considerazione di circostanze decisive per il giudizio. Intanto, «i vari magistrati che si sono trovati a valutare l'esistenza dell'associazione per delinquere avrebbero fornito diverse "versioni" molto contrastanti tra loro»; mentre «la ricostruzione effettuata dalla Corte di appello, proporrebbe una prospettazione del fatto del tutto diversa da quella indicata nell'originario capo di imputazione, con violazione dell'articolo 477 c.p.p. del 1930».

Inoltre, i giudici della Corte di appello, affermando che la chiesa di Scientology sarebbe nata come attività lecita e poi si sarebbe trasformata in attività illecita, si sarebbero fondati il sul presupposto, indimostrato, e basato solo su un travisamento del fatto, che durante gli anni di vita di Scientology sarebbero intervenute precise indicazioni che avrebbero modificato le originarie direttive dell'Hubbard. La sentenza, poi, sarebbe contraddittoria perché dopo avere affermato che non è rilevante valutare se l'attività di Scientology sia da far rientrare nell'ambito di una attività religiosa, avrebbe cercato «di dimostrare che in realtà si trattava di una organizzazione che aveva come unica finalità il profitto e che nulla vi era di "religioso", in quanto ai suoi membri interessavano solo i soldi e non le persone». Tale affermazione, peraltro, non terrebbe conto della circostanza che nessuno dei membri di Scientology si sarebbe arricchito, anche perché il ricavato delle così dette donazioni veniva versato alla chiesa.

Per il ricorrente, ancora, l'ulteriore affermazione della Corte di merito, secondo cui «si sarebbero dovuti "agganciare" quei soggetti che avevano problemi di salute e che quindi avrebbero offerto minore resistenza alla richiesta di denaro», sarebbe sfornita di prova; mentre sarebbero ben documentate le espresse indicazioni dell'Hubbard, che vietavano di portare avanti rapporti con persone psicologicamente deboli.

La Corte avrebbe, infine, omesso di considerare che il numero di persone entrate in contatto con Scientology era notevolmente superiore rispetto a quello dei casi che hanno dato adito al presente processo; e tale circostanza evidenzierebbe «in modo chiaro che se vi sono stati casi di rilevanza penale, questi dovevano essere addebitati alla esclusiva indipendente iniziativa di coloro che, forse spinti da un eccessivi senso del dovere di contribuire al mantenimento e forse anche all'espansione di Scientology, possono avere mal interpretato le direttive, il cui contenuto non era certamente illegale».

Da ultimo, secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe carente anche sotto il profilo dell'elemento soggettivo, ed in particolare dell'impossibilità di ravvisare nel caso concreto il dolo specifico, che è elemento essenziale del delitto punito dall'articolo 416 C.P..

c) La sentenza della Corte di appello, negando la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, applicando una pena eccessiva, e non concedendo ai due "C." e al "F." i benefici di legge, avrebbe disatteso i criteri di commisurazione della pena, omettendo di considerare tra l'altro l'effettivo ruolo avuto dai tre imputati nella vicenda, le loro condizioni di vita e i motivi che li avrebbero indotti a tenere il comportamento loro attribuito.

2.7 Il ricorso dell'avvocato "S. S."

L'avvocato "S. S." ha presentato ricorso nell'interesse di "B. G.", "C. T.", "C. R.", "M. A.", "P. C.", "P. C.", "S. R.", "T. D. F.", "T. L." e "F. A. M.", deducendo:

1) Violazione dell'articolo 209 c.p.p. del 1930: inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero per violazione dell'articolo 201, comma 2, c.p.p. del 1930.

2) Nullità degli atti di istruzione per tardività della comunicazione giudiziaria e conseguente nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

3) Nullità delle comunicazioni giudiziarie per mancanza della data del fatto e per mancata indicazione di tutte le ipotesi di reato per le quali si procedeva con seguente nullità di tutti gli atti istruttori e dell'ordinanza di rinvio a giudizio.

4) Nullità concernenti l'omesso esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero. In relazione ai suddetti quattro motivi di ricorso, il ricorrente si è riportato allo sviluppo dato agli stessi dall'avvocato "D.", ed all'effetto estensivo dell'impugnazione da quest'ultimo proposta.

5) Violazione degli articoli 462 e 466 bis c.p.p. del 1930 - letture di deposizioni testimoniali vietate a pena di nullità - omessa indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione.

6) Riproposizione dell'eccezione di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio per il mancato deposito in cancelleria dei documenti sequestrati (decisa dal Tribunale con ordinanza in data 24 maggio 1989). Del pari, in relazione ai suddetti due motivi di ricorso, il ricorrente si è riportato allo sviluppo dato agli stessi dall'avvocato "L." (motivi 6 e 7), ed all'effetto estensivo dell'impugnazione.

7) Nullità della sentenza impugnata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale sostanziale in ordine al capo 39 di imputazione. Le argomentazioni svolte in questo motivo di ricorso si riferiscono all'imputata "F. A. M." e sono identiche a quelle svolte nella prima parte del motivo n. 8 dell'avvocato "D.", al quale si rinvia. 8

8) Nullità della sentenza impugnata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione ed erronea applicazione della legge penale sostanziale in ordine al cap 43 di imputazione. Le argomentazioni svolte in questo motivo di ricorso, che si riferiscono agli imputati "B.", "C.", "C.", "M.", "P.", "P.", "S.", "T. D.", "T." e "F.", sono identiche a quelle svolte nella seconda parte del motivo n. 8 dell'avvocato "D.", al quale si rinvia.

9) Nullità della sentenza impugnata per mancanza e manifesta illogicità della motivazione, per violazione dell'articolo 477 c.p.p. del 1930 e per erronea applicazione della legge penale sostanziale in ordine al reato dì cui al capo 42 di imputazione. Le argomentazioni svolte in questo motivo di ricorso, che si riferiscono agli imputati "B.", "C.", "M.", "S.", "T. D.", sono identiche a quelle svolte nel motivo n. 5 dell'avvocato "D.", al quale si rinvia.

10) Erronea applicazione della legge penale, in particolare dell'articolo 110 C.P. in ordine alla affermazione di corresponsabilità di soggetti indicati come concorrenti morali in reati asseritamente commessi da altri - mancanza di motivazione in ordine all'affermazione di corresponsabilità penale di soggetti indicati come concorrenti morali; contraddittorietà della motivazione sul punto. Le argomentazioni svolte in questo motivo si riferiscono agli imputati "B.", "M.", "T. D.", e sono identiche a quelle svolte nel motivo n. 9 dell'avvocato "V.", al quale si rinvia.

11) Travisamento del fatto e difetto di motivazione per omessa considerazione di circostanze decisive ai fini del decidere; erronea applicazione della legge penale sub specie degli articoli 643 e 628 C.P. (con riferimento al capo della rubrica). La censura di cui al presente motivo concerne:

  • la condanna degli imputati "C.", "B.", "M.", "T. D.", "P." e "P." per il reato di circonvenzione di incapace in danno di "C. C.";

  • la condanna degli imputati "B.", "C.", "S." e "T." per il reato di tentata estorsione in danno della suddetta "C.";

  • la condanna degli imputati "C.", "M." e "T. D." per il reato di estorsione in danno di "C. G.".

In ordine alla prima condanna, assume il ricorrente che la Corte di merito, «valorizzando l'impianto accusatorio del Giudice istruttore, e, soprattutto, ritenendo sussistente il reato di associazione per delinquere (al fine strumentale di trarne elementi volti a contestare la sussistenza del reato di specie in capo ai prevenuti) ha dato alla vicenda una impostazione diversa (da quella del Tribunale), prendendo le mosse dal racconto della parte lesa "C. C.", che definisce del tutto attendibile immotivatamente ed omettendo di considerare circostanze atte a smentire l'assunto». Ed invece, secondo il ricorrente, i giudici del secondo grado non avrebbero dovuto trascurare le circostanze che la "C." era stata definita dagli stessi periti di ufficio come una persona "disturbata" e non inferma di mente, e che i suddetti periti le avevano attribuito una «personalità teatrale, narcisistica, enfatica, tendente ad ingrandire le cose»; con la conseguenza che la testimone per un verso non sarebbe stata attendibile, mentre al contempo era ben possibile che il "C." non avesse riconosciuto la sua malattia.

Inevitabile corollario delle superiori argomentazioni sarebbe l'assoluta innocenza degli imputati "B.", "M." e "T. D.", i quali non avendo mai incontrato la persona offesa, sono stati ritenuti colpevoli a titolo di concorso morale. Ma, per il ricorrente, anche gli imputati "P." e "P.", che presiedettero alle sedute di "auditing" della "C.", avrebbero dovuto essere assolti, atteso che «le manifestazioni esteriori della persona offesa non erano tali da far immaginare che potesse essere inferma di mente».

In ordine alla condanna per il reato di tentata estorsione, la Corte di merito sarebbe «caduta in un vero travisamento del fatto». Per la "T.", infatti, sembrerebbe «pacifico che, attesa la sua funzione, dovrebbe ritenersi perfettamente legittima la condotta volta ad accertare le ragioni della richiesta di rimborso; né la frequenza delle "interviste" potrebbe essere assunta come indice di vessazione e di pressione integrante l'elemento materiale del reato di estorsione, sia pure tentata». Quanto alla "C.", per il ricorrente, costei avrebbe «la sola colpa di essere andata a trovare la "C." in ospedale per sentirla su incarico della "T.", ma - pacificamente - senza potere spiccicare parola perché la "C." la fece mettere letteralmente alla porta"». La colpa della "B." consisterebbe, invece, nell'avere «ricoperto per un mese la carica di vertice nel periodo considerato», mentre lo "S." si sarebbe solo posto come intermediario, sia pure senza successo, in relazione al tentativo della "C." di riprendere alcuni corsi.

A carico della "M.", infine, vi sarebbero solo le circostanze che era «operatrice di vertice e che era la moglie del "C.", e dunque, le non poteva non sapere». E tali elementi, per il ricorrente, non sarebbero idonei a giustificare una condanna.

Da ultimo, per quanto concerne il delitto di estorsione ai danni della "C.", secondo il ricorrente, i giudici della Corte di appello avrebbero errato nel ritenere che la condotta del "C." potesse integrare gli estremi del reato punito dall'articolo 629 C.P.; l'imputato, infatti, si sarebbe limitato a rappresentare alla persona offesa «una situazione nella quale le alternative erano due: o pagare e farle continuare i corsi, conseguendo il risanamento della sua salute, ovvero non pagare e abbandonarla al suo destino, perché l'associazione non le avrebbe erogato i servizi offerti». E tale comportamento non integrerebbe gli estremi del delitto di estorsione, con la conseguenza che anche i concorrenti morali dovrebbero essere assolti da tale reato.

12) Nullità della sentenza impugnata per mancanza di motivazione circa le attenuanti ed il bilanciamento delle medesime e violazione degli articoli 62, 69 e 133 C.P.. Assume il ricorrente che i giudici della Corte di appello avrebbero omesso di motivare in ordine al diniego della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, n. 6, C.P., pur risultando dagli atti il risarcimento in favore della "C.", nonchè in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti concesse, ed alle ragioni della severità delle pene irrogate.

2.8. Il ricorso dell'avvocato "A. B."

L'avvocato "A. B." ha presentato ricorso nell'interesse di "T. M." e di "Z. G.", deducendo:

1) difettosa ed erronea motivazione della sentenza ricorsa per omessa e contraddittoria valutazione di circostanze e di fatti essenziali e decisivi ai fini del giudizio - erronea applicazione della legge penale. Assume il ricorrente, per ciò che attiene al reato di associazione per delinquere che i giudici della Corte di appello avrebbero rovesciato, «senza motivazione adeguata e con palese violazione di legge, la sentenza di primo grado». «La incoerenza e la contraddittorietà della decisione ricorsa emergerebbe anche dalla prospettazione del fatto, assolutamente diversa dall'iniziale contestazione dell'accusa»; e tale diversità sarebbe «emersa soltanto sulla base della requisitoria del Procuratore generale in grado di appello, con violazione dei diritti della difesa».

Assume, altresì, il ricorrente che superando l'eccezione mossa dalla difesa in ordine alla genericità dei motivi di appello, «la Corte di Milano ha travalicato i limiti dell'effetto devolutivo dell'appello»; né, per il ricorrente, sarebbe condivisibile la tesi sostenuta dai giudici di secondo grado, secondo cui «la violazione dell'articolo 477 c.p.p. del 1930 avverrebbe solo se immutasse il fatto in modo tale da rendere, in concreto, "impossibile" all'imputato l'esercizio del diritto di difesa». In ogni caso la sentenza impugnata sarebbe «immotivata ed apodittica» nella parte in cui i giudici hanno ritenuto «criminosa la natura di Scientology, dei Narconon e della "s.r.l. F. della L.", come se la semplice adesione a tali sodalizi avesse la possibilità di determinare l'accettazione di non si sa quale programma criminoso»; mentre, per il ricorrente, per potersi configurare la partecipazione ad una associazione per delinquere semplice sarebbe necessaria «una cosciente e volontaria contezza dei programmi, degli scopi illeciti e delle finalità criminose del sodalizio», che nella specie difetterebbe.

Quanto alla specifica posizione dello "Z.", assume il ricorrente che «l'unico motivo che la Corte adduce per fondare la sua responsabilità sarebbe costituito dal fatto che egli avrebbe dato le direttive ai responsabili dei vari centri Narconon, in campo finanziario, e si sarebbe occupato, in tutto e per tutto, dei vari centri, partecipando cosi, grazie alla sua funzione, alla realizzazione del, presunto programma criminoso». A tale valutazione i giudici della Corte di merito sarebbero pervenuti soprattutto grazie alle dichiarazioni del testimone "V.", che avrebbero però travisato, commettendo un errore macroscopico concernente 1'entità delle somme che sarebbero state trattenute dalla Lega e di quelle che sarebbero state versate ai vari centri Narconon.

Essi, peraltro, sempre in ordine a tale punto, avrebbero anche travisato le deposizioni rese dal testimonio "G. F.", ed avrebbero omesso di prendere in considerazione il verbale di constatazione della Guardia di Finanza diC., e quello della "P. T. di P.", ove si riferiva in ordine alla quantità delle somme versate al singoli Narconon.

I giudici della Corte di appello, inoltre, avrebbero travisato i fatti affermando che v'era una direttiva dello "Z." che imponeva di allontanare dal centri Narconon coloro che non pagavano la quota mensile, e non tenendo conto delle numerose testimonianze di segno contrario; essi, ancora, non avrebbero motivato in ordine all'attendibilità del menzionato teste "V."; avrebbero trascurato il confronto tra le dichiarazioni rese dal coimputato "L." in istruttoria e quelle rese al dibattimento; avrebbero male interpretato le dichiarazioni rese dai coimputati "P.", "D. Z." nonché la deposizione resa dalla "S.".

Infine, avrebbero ulteriormente travisato i fatti affermando che lo "Z." aveva costituito la Lega per una civiltà libera dalla droga, rimanendone sempre presidente, dato che l'imputato non aveva fondato alcunché ed era divenuto presidente della Lega nel 1983; ed avrebbero commesso ulteriori errori relativamente alla "biografia" del prevenuto. In ogni caso, sarebbero state svolte indagini nei confronti dell'imputato in assenza di comunicazione giudiziaria, risalendo la prima di queste al 1986, cioè a data posteriore alla perquisizione ed al sequestro operato nei locali della Lega, e mancando la stessa degli elementi essenziali prescritti dalla legge.

La sentenza impugnata, poi, sarebbe illogica nella parte in cui ha affermato che l'appartenenza dello "Z." all'organo direttivo della chiesa di Brescia dimostrerebbe «gli stretti rapporti di tale istituto con i nascenti centri Narconon; e sarebbe priva di motivazione nella parte in cui ha sostenuto che l'imputato si occupava di tutte le questioni finanziarie connesse ai centri Narconon, i quali dipendevano in tutto e per tutto dal punto di vista economico dalla Lega». Da ultimo, i giudici della Corte di appello, secondo il ricorrente, avrebbero errato nel ritenere che il fine di lucro perseguito da una associazione possa costituire elemento costitutivo del delitto di associazione per delinquere; ed avrebbero errato, altresì, nel prendere in esame un numero assai ristretto di casi, con «scelta analitica e mirata di singole deposizioni», al fine di dimostrare che sussistevano «non casi sporadici ed incontrollabili di possibili irregolarità ed illiceità, ma, addirittura, l'esistenza di un programma a finalità criminose».

In ordine alla posizione del "T." rispetto al reato di associazione per delinquere, i giudici della Corte di appello avrebbero fondato la sua responsabilità sul fatto che «rivestiva la carica di cappellano», e sulla circostanza che vi sarebbe la prova concreta che aveva, con ogni mezzo, impedito di restituire alla parte lesa "P.", somme di denaro. Sennonché, ad avviso del ricorrente, i compiti del cappellano di Scientology - quali risultano dalle direttive di Hubbard - non integrano gli estremi di condotte estorsive; mentre il "T.", avrebbe «avuto un ruolo marginale nella vicenda del folder di "P.", dato che solo un documento su cinque risulta scritto da lui, ed una lettura obiettiva di tale documento evidenzia che non gli si può attribuire alcun fine illecito o di carattere estorsivo».

2) Erronea e contraddittoria motivazione della sentenza ricorsa e stravolgimento di fatto per incongruenza di riferimenti sussistenti anche in ordine ai capi di imputazione specifici contestati tanto allo "Z.", quanto al "T.". Per quanto concerne i reati di truffa aggravata di cui ai capi di imputazione 32, 33, 36, 37 e 38, assume il ricorrente che i giudici della Corte di appello avrebbero effettuato delle personali e poco obiettive interpretazioni delle testimonianze rese da "M. P.", "B.", "DI M. M. G.", "DI M. L.", "T. L.", coniugi "C." e "B. S.". La sentenza sarebbe, dunque, illogicamente motivata. In ordine al reato di estorsione di cui al capo 15, attribuito al "T.", la sentenza conterrebbe una grave contraddizione «tra la sequenza dei fatti descritta e quella che in realtà risulta dall'esame degli atti, ed in particolare dalla dichiarazione della parte lesa».

Non risponderebbe al vero, infatti, che la "Z." «avrebbe firmato la dichiarazione di rinuncia al rimborso di cinque milioni versati alla chiesa, per essere lasciata libera di andarsene», ed a seguito delle pressioni esercitate dall'imputato. Nella deposizione della suddetta testimone vi sarebbero, infatti, alcune contraddizioni idonee a provare la sua inattendibilità ; mentre «appare molto più credibile la versione dei fatti che emerge da una più attenta analisi delle risultanze processuali».

2.9. Il Ricorso dell'avvocato "D. P."

L'avvocato "D. P." ha presentato ricorso nell'interesse di "C. T. G.", "C. P.", "D. Z. A.", "DI R. M.", "F. M. M.", "F. M.", "G. M.", "L. F.", "M. B.", "P. M.", "V. L.", deducendo:

1) Inammissibilità dell'appello del pubblico ministero. Assume la ricorrente che il rappresentante della pubblica accusa, «in violazione dell'articolo 201 c.p.p. del 1930, si è limitato a richiamare le considerazioni svolte dal giudice istruttore nell'ordinanza di rinvio a giudizio e nella requisitoria di primo grado senza peraltro riferirsi alla motivazione della sentenza del Tribunale, eludendo quindi le ragioni della censura rivolte contro tale sentenza». I motivi di appello del rappresentante della pubblica accusa, dunque, non sarebbero specifici, ed in difetto di specificità dei motivi, l'impugnazione dovrebbe essere dichiarata inammissibile.

2) Errata interpretazione della legge penale in relazione al reato di associazione per delinquere carenza di prova in relazione all'articolo 192 c.p.p. vigente. Il suddetto motivo di ricorso concerne le posizioni degli imputati "M." e "F.", i quali - ad avviso della ricorrente - andava assolti con la formula più ampia dal delitto di associazione per delinquere. E ciò in quanto la Corte di merito avrebbe, anzitutto, contraddetto la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione - secondo cui il reato punito all'articolo 416 C.P. postula una organizzazione criminosa con carattere permanente avente per oggetto sin dalla sua nascita il compimento di un numero indeterminato di delitti affermando che solo in un momento successivo alla sua fondazione la chiesa di Scientology si sarebbe trasformata in una associazione per delinquere.

I giudici della Corte di appello, inoltre, avrebbero omesso di considerare la natura religiosa di Scientology, e la circostanza che al suddetto ente aderiscono migliaia di fedeli; ed avrebbero errato nel considerare che il profitto era l'unico scopo dell'associazione, posto che il denaro serviva a mantenerla in vita e che nessuno degli imputati si sarebbe arricchito. Mancherebbe, poi, la prova che «la chiesa abbia trasformato i metodi dell'associazione da leciti in illeciti e che non si tratti, invece, di singoli comportamenti devianti». Per quanto concerne i centri Narconon, secondo la ricorrente, sarebbe irrilevante che questi fossero affollati e che gli operatori mancassero di professionalità; ma in ogni caso le argomentazioni della Corte di merito sarebbero inconsistenti, in quanto sarebbe stato dimostrato chiaramente lo scopo umanitario dei centri, il sacrificio degli operatori per il recupero dei tossicodipendenti, la funzionalità delle rette al mantenimento della struttura, e la mancanza di prospettazione di una sicura guarigione. In ogni caso, anche nell'ipotesi di commissione di qualche reato da parte di alcuno degli operatori, secondo la ricorrente, non potrebbe parlarsi di associazione per delinquere, ma di concorso di persone in un reato continuato; nel motivo di impugnazione, peraltro vengono tratteggiate le differenze tra le due figure giuridiche, per giungere alla conclusione che l'ipotesi del reato associativo non si attaglia alla fattispecie concreta, e che ad essa meglio aderisce l'ipotesi del reato continuato.

3) Errata interpretazione della legge penale sulla responsabilità oggettiva degli imputati e contraddittorietà della sentenza. Il suddetto motivo di ricorso concerne le posizioni degli imputati "M." e "F." per il reato di associazione per delinquere; del "M." per il reato di circonvenzione di incapace; e degli imputati "F.", "V.", "P.", "D. Z.", "F. M.", "L.", "C.", "DI R.", "G.", "C.", per i reati di truffa esercizio abusivo della Professione aggravata di medica.

Per quel che riguarda il delitto di cui all'articolo 416 C.P., secondo la ricorrente, la Corte di merito si sarebbe contraddetta perché - dopo avere precisato che le funzioni di presidente e di vice presidente dell'associazione avevano valore soltanto come cariche sociali, necessarie per individuare i responsabili, in senso civilistico, della chiesa - aveva poi affermato che i suddetti vertici dell'organizzazione avevano fornito un contributo alla vita dell'associazione criminale «in forza dei loro poteri di direzione e di controllo dell'attività degli altri soggetti operanti nell'ambito dell'associazione» stessa. Inoltre, pur avendo i giudici della Corte di appello individuato nei consigli direttivi o esecutivi gli organi dotati di reali poteri decisionali, avevano poi condannato il "M." ed il "F.", che di tali organi non avevano mai fatto parte. Lo stesso ragionamento dovrebbe valere per quel che concerne i reati di truffa aggravata e di esercizio abusivo della professione medica, per i quali sarebbe stata affermata la responsabilità penale dei suddetti prevenuti, senza che alcuno di essi sia stato l'autore materiale dei due reati, e pur avendo «tutti dimostrato la loro buona fede». Assume, infatti, la ricorrente che essendo la responsabilità penale personale, per condannare un membro del collegio sarebbe necessario provare la sua consapevolezza del comportamento delittuoso tenuto da altri, e la sua inerzia nell'adottare quei provvedimenti atti ad impedire l'evento; solo in tale caso potrebbe trovare applicazione il capoverso dell'articolo 40 C.P., e non in casi uguali a quello per cui è processo.

4) Errata interpretazione della legge penale e travisamento del fatto in relazione al reato di circonvenzione di incapace ascritto al "M.". I giudici della Corte di appello avrebbero errato ad attribuire al suddetto imputato la responsabilità per il delitto di circonvenzione di incapace in pregiudizio del "M.", in quanto non avrebbero tenuto conto delle circostanze che gli operatori di Scientology agivano al solo scopo di alleviare le sofferenze degli adepti con il rito religioso e che essi stessi non avevano alcuna esperienza psichiatrica o medica e, quindi, non erano nelle condizioni di valutare l'infermità o la deficienza psichica delle persone con cui venivano in contatto. In ogni caso, il "M." non avrebbe mai incontrato la parte lesa, "M. S.".

5) Errata interpretazione della legge penale e carenza di prove in relazione al reato di esercizio abusivo della professione medica. Il suddetto reato non sarebbe mai stato realizzato dato che le vitamine sono in libera vendita e le saune possono essere liberamente effettuate. Dunque, andava applicata la formula assolutoria più ampia e non l'amnistia.

6) Errata interpretazione della legge penale, e carenza di motivazione in relazione al reato di truffa aggravata ascritto agli imputati "C.", "D. Z. C.", "DI R.", "G.", "P.", "L.", "V. F. M.". Nessuno dei suddetti prevenuti sarebbe, secondo la ricorrente, autore materiale del reato di che trattasi, e mancherebbero le prove del dolo specifico.

2.10. Il ricorso dell'avvocato "A. L."

L'avvocato "A. L." ha presentato tre distinti ricorsi nell'interesse degli imputati "B.", "C." e "L."; nel primo di questi ha dedotto:

1) con riferimento ai capi di imputazione 31, 34, 35, 37 e 43, travisamento del fatto, violazione dell'articolo 110 C.P., difetto di motivazione nella prospettiva dell'articolo 192 c.p.p.. Assume il ricorrente che dagli atti del processo «non emerge mai ed in alcun modo qualsivoglia tipo di indizio che possa qualificare la "B." come autrice di quelle specifiche condotte attive e tipiche dei reati (tentata estorsione, truffa, esercizio abusivo della professione) a lei addebitati». La sua responsabilità sarebbe stata affermata seguendo l'assioma accusatorio secondo cui «l'imputata non poteva essere estranea alle condotte che altri avrebbero (asseritamente) posto in essere in quel periodo, in quanto collocata in una posizione di vertice dell'associazione». Sennonché, ad avviso del ricorrente, «è profondamente erroneo ritenere, in mancanza di elementi di prove coinvolgenti, che il dirigente di un'organizzazione non possa dichiararsi estraneo, dichiarare di non sapere o di non avere controllato le eventuali iniziative di tipo illecito pose in essere da altri associati o di non avervi preso parte. Una siffatta proposizione si porrebbe, infatti, in deciso contrasto con il principio costituzionale di non colpevolezza (articolo 27, comma 2, Cost.) e della regola che disciplina l'onere della prova nel giudizio penale». E «gli stessi principi che regolano il concorso ex articolo 110 C.P. ne rimarrebbero incisi, restando indimostrati tanto il collegamento causale della condotta dell'agente con il fatto, e il suo contributo, sia pure solamente morale, al reato specifico (aspetto oggettivo del concorso); quanto il consapevole legame di un apporto finalistico alla realizzazione di esso, che da tutti i .concorrenti deve invece essere oggetto di rappresentazione e volizione (aspetto psicologico)».

Ora, per il ricorrente, «anche se i giudici della Corte di appello in apparenza hanno aderito all'impostazione che la semplice posizione verticistica non è di per sé sufficiente ad individuare gli elementi necessari per un concorso morale nei reati commessi da altri aderenti, in concreto essi non avrebbero rispettato il proprio programma di impostazione, in quanto sarebbero arrivati ad individuare la responsabilità sulla base di illazioni e elementi tanto generici da risolversi in petizioni di principio». Così sarebbe avvenuto per il reato di estorsione contestato alla "B.", la cui responsabilità sarebbe stata affermata «solo ed unicamente sulla sua (pretesa) posizione di vertice»; e così si sarebbe verificato anche per i reati di cui ai capi 31, 34, 37 e 43, per i quali essendo stata applicata l'amnistia - «il ribaltamento delle assoluzioni del primo grado, e quindi l'accoglimento del gravame del pubblico ministero, avrebbero imposto ben diverso sforzo probatorio, sia con riferimento alla sussistenza dei reati ascritti, sia in relazione alla loro riconducibilità in capo all'imputata».

2) Con riferimento al capo di imputazione 35, travisamento del fatto e contraddittorietà della motivazione. Oltre a quanto sopra lamentato in riferimento al capo 35, per il ricorrente, «la sentenza travisa il fatto quale emergente dalle risultanze processuali e quindi finisce con il contraddirsi». Ed infatti, i giudici della Corte di appello avrebbero attribuito all'imputata «una vicenda in verità posta in essere in una epoca - agosto 1984 - in cui essa "B." non risultava occupare più alcuna carica direttiva all'interno dell'associazione, avendo comunque cessato dall'essere presidente e non risultando essere nel consiglio direttivo».

3) Con riferimento al capo di imputazione 42, travisamento del fatto ed erronea applicazione dell'articolo 416 C.P. - violazione dell'articolo 192 c.p.p. vigente. I giudici della Corte di appello avrebbero errato nel ritenere che l'adesione a Scientology possa significare adesione al ritenuto programma criminoso; ed infatti, secondo il ricorrente, «per potersi parlare di partecipe associazione al sodalizio criminoso, sarebbe necessario provare una cosciente, volontaria, consapevole partecipazione del soggetto non solo al sodalizio in quanto tale. ma al programma criminoso, agli scopi illeciti ed alle finalità delittuose che - eventualmente - il sodalizio abbia»; e, nella specie, tale prova mancherebbe.

Del pari, per il ricorrente, non sarebbe ammissibile l'automatismo, cui è ricorsa la Corte di merito, secondo il quale l'appartenenza a uno dei due consigli direttivo o esecutivo di Scientology «rappresenterebbe sostanzialmente la prova di un contributo consapevole, intenzionale, determinante alla ritenuta attività illecita dell'associazione». La "B." - a prescindere dalla sua posizione di vertice nella chiesa - non sarebbe stata raggi unta da alcun elemento di prova in ordine alla sua partecipazione ad una associazione per delinquere; e l'averle attribuito «addirittura una confessione nel corso dell'interrogatorio - potendo anzi l'atto istruttorio comprovare, se attività illecite in Scientology vi furono, che essa mai le aveva condivise o appoggiate denota un sicuro travisamento dei fatti».

4) Con riferimento al capo di imputazione 40, violazione dell'articolo 1 legge 516-82, applicazione dell'amnistia di cui all'articolo 1, comma 4, del D.P.R. 23792 ovvero dell'amnistia di cui al D.P.R. 75-90. Secondo il ricorrente, i giudici della Corte di appello avrebbero errato nel ritenere che «la associazione di Scientology abbia esercitato un'attività lucrativa al di fuori delle asserite finalità istituzionali religiose; e che i relativi proventi non potevano essere esenti dall'obbligo tributario sul quale le contravvenzione si fonda». La natura religiosa dell'associazione non potrebbe, invece, essere messa in dubbio, con la conseguenza che i ricavi di Scientology dovrebbero ritenersi conformi alle finalità religiose dell'ente, e quindi esenti da imposta ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 598-73 e successive modifiche. Ed in ogni caso le contravvenzioni ipotizzate andrebbero «dichiarate estinte, ai sensi dell'amnistia di cui all'articolo 2, comma 1, D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, che si riferisce appunto alle ipotesi contravvenzionali relative alle attività commerciali svolte da enti pubblici e privati diversi dalle società che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali».

Ma la Corte di merito avrebbe altresì errato nel ritenere la "B." presidente dell'associazione per soli quattro mesi - concorrente nel reato di omessa denuncia, e nel ritenere «responsabili in concorso tutti coloro che, in successione nel corso dell'anno, e per diversi periodi di tempo, hanno ricoperto la carica sociale, per i reati che a quell'anno si riferiscono». Ad avviso del ricorrente, infatti, «per violazioni che consistono in omesse annotazioni o omesse fatturazioni di ricavi, ognuno potrà e dovrà rispondere solo in relazione all'importo che, nel periodo in cui ha ricoperto la carica sociale, è stato effettivamente introitato dall'associazione e non annotato o fatturato».

Infine, la fattispecie di che trattasi sarebbe ricompresa nell'amnistia di cui al D.P.R. 23 del 1992, avendo tra l'altro la "B." presentata la copia della dichiarazione integrativa per le persone fisiche ed avendo provveduto ai versamenti previsti a tal fine dall'articolo 57, comma 6, della legge 413 del 1991.

5) Violazione dell'articolo 133 C.P. I giudici della Corte di appello avrebbero applicato all'imputata una pena eccessiva, omettendo di valutare la sua personalità ed il comportamento processuale dalla stessa tenuto.

6) Violazioni di carattere processuale. Sarebbero quelle relative all'inammissibilità dell'appello del pubblico ministero per genericità dei motivi, alle nullità conseguenti alla tardività della comunicazioni giudiziarie ed alla mancanza degli elementi essenziali della stessa, nonchè quelle relative al mancato esercizio dell'azione penale del pubblico ministero ministero, semplicemente richiamate dal ricorrente. Nel ricorso presentato nell'interesse del "C.", l'avvocato "L." ha dedotto:

1) Con riferimento al capo di imputazione 42, travisamento del fatto ed erronea applicazione dell'articolo 416 C.P., violazione dell'articolo 192 c.p.p. vigente. Le argomentazioni di questo motivo di ricorso sono analoghe a quelle del motivo n. 3 presentato nell'interesse della "B.".

2) Con riferimento al capo di imputazione 43, travisamento del fatto e vizio di motivazione. Assume il ricorrente che i giudici della Corte di appello avrebbero errato nel ritenere l'imputato responsabile del reato di esercizio abusivo della professione medica; «in nessun atto del processo, infatti, sarebbe presente alcun elemento che possa ricondurre al "C." la condotta tipica richiesta dalla norma incriminatrice e caratterizzante il reato di esercizio abusivo della professione medica»; né risulterebbe che il prevenuto «abbia mai posto in essere condotte individuabili come corresponsabilità morale per un preteso esercizio abusivo della professione medica da altri posto in essere».

3) Violazione dell'articolo 133 C.P.

4) Violazioni di carattere processuale. I suddetti motivi di ricorso nn. 3 e 4 sono identici a quelli nn. 5 e 6 presentati nell'interesse della "B.", ai quali si rinvia. Infine, nel ricorso presentato nell'interesse del "L.", l'avvocato "L." ha dedotto:

1) Con riferimento al capo 11, travisamento del fatto ed erronea interpretazione dell'articolo 629 C.P. I giudici di secondo grado avrebbero errato nel ritenere il prevenuto responsabile dell'estorsione ai danni dei "C.", sia perché non avrebbero tenuto conto della circostanza che sarebbe stato altro operatore di Scientology a contattare le persone offese, sia perché i mali a costoro prospettati, in nessun caso sarebbero riconducibili all'imputato; il comportamento descritto dalla Corte di merito, secondo il ricorrente, «potrebbe avvicinarsi al modello della frode, ma mai a quello della violenza e quindi dell'estorsione ritenuta dalla sentenza».

2) Con riferimento al capo di imputazione in violazione degli articoli 515, 477, 152, comma 1, c.p.p. del 1930. Le argomentazioni del presente motivo di ricorso sono analoghe a quelle del motivo n. 22 dell'avvocato "L.", al quale si rinvia.

3) Con riferimento al capo di imputazione 42, travisamento del fatto ed erronea applicazione dell'articolo 416 C.P., violazione dell'articolo 192 c.p.p. vigente.

4) Con riferimento al capo di imputazione 43, travisamento del fatto e vizio di motivazione, violazione dell'articolo 192 c.p.p. vigente.

5) Violazione dell'articolo 133 C.P.

6) Violazioni di carattere processuale. I suddetti motivi di ricorso nn. 3, 4, 5 e 6 sono identici rispettivamente a quelli nn. 3 del ricorso "B.", 2 del ricorso "C.", 5 e 6 del ricorso "B.", ai quali si rinvia.


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